Cassazione Penale, Ordinanza n. 01383/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo riguardava, deducendo un unico motivo ritenuto dalla Corte di legittimità generico e meramente riproduttivo di censure già formulate in appello. In particolare, il ricorso lamentava l'omessa riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha osservato che tale profilo era già stato esaminato e disatteso dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche corrette, sicché il motivo non superava il vaglio di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e la sua natura sostanzialmente riproduttiva di doglianze già affrontate e respinte dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistente la prova che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La richiesta difensiva mirava alla riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, ma la Corte ha rilevato che la questione era già stata correttamente esaminata e respinta dal giudice di merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione dell'omessa riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti deve essere sorretta da una critica puntuale alla motivazione di merito; in difetto, il motivo è generico e non scrutinabile nel merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →