Cassazione Penale, Ordinanza n. 36621/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 2 dicembre 2025 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la condanna per falsa testimonianza ex art. 372 c.p. Ha dedotto vizi di motivazione: in primo luogo, per l’esclusione dello stato di necessità e della causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p., sostenendo che, mentre era detenuto, altri detenuti lo avrebbero minacciato di morte se non avesse ritrattato le accuse rendendo falsa testimonianza in dibattimento; in secondo luogo, per il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la sentenza d’appello aveva rilevato l’assoluta mancanza di prova delle minacce e aveva spiegato perché la loro verificazione fosse logicamente improbabile, mentre il ricorso si limitava a riproporre la narrazione difensiva. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, poiché la valutazione sul trattamento sanzionatorio è giudizio di fatto insindacabile quando la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi rilevanti ex art. 133 c.p.; nel caso concreto erano stati indicati l’assenza di elementi favorevoli e la presenza di precedenti penali. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
Michele Irenze impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 372, cod. pen.
La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; la Corte non affronta nuovamente gli elementi costitutivi del delitto.
la sentenza impugnata evidenzia l'assoluta mancanza di prova delle dedotte minacce di morte ad opera di altri detenuti mentre si trovava in carcere, se non avesse ritrattato le accuse testimoniando il falso in dibattimento, nonché argomenta perché l'eventualità debba ritenersi logicamente improbabile
La prospettazione dello stato di necessità non può essere accolta quando la minaccia dedotta è priva di prova e la sua verificazione risulta logicamente improbabile.
la sentenza impugnata evidenzia l'assoluta mancanza di prova delle dedotte minacce di morte ad opera di altri detenuti mentre si trovava in carcere, se non avesse ritrattato le accuse testimoniando il falso in dibattimento, nonché argomenta perché l'eventualità debba ritenersi logicamente improbabile
La causa di non punibilità invocata in relazione alla falsa testimonianza non è applicabile sulla base della sola narrazione di minacce non provate e ritenute logicamente improbabili.
In tema di trattamento sanzionatorio il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti (assenza di specifici elementi valutabili favorevolmente; presenza di precedenti penali).
La valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, compreso il diniego delle attenuanti generiche, non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e indica gli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.
Massime di principio
- La deduzione di una causa di giustificazione o di non punibilità fondata su minacce deve confrontarsi con gli accertamenti di merito: la mera riproposizione della narrazione difensiva, a fronte della mancanza di prova delle minacce e di una motivata valutazione della loro improbabilità, non supera il vaglio di specificità e fondatezza del ricorso.
- La valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio è un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione quando la motivazione non è contraddittoria e dà conto, anche per richiamo, degli elementi dell’art. 133 c.p. considerati prevalenti.
- L’assenza di elementi specifici favorevoli e la presenza di precedenti penali possono essere indicati dal giudice di merito come ragioni del diniego delle attenuanti generiche, purché siano esposti in una motivazione non contraddittoria.
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