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Sentenza

Sentenza n. 4831/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 30 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 30 settembre 2025 per il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio e per ottenere la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, la sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; il ricorso è divenuto privo di oggetto per l'avvenuta attivazione del procedimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell'obbligo di provvedere; la nomina non è stata necessaria a seguito della fissazione dell'appuntamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione di una domanda di visto integra il pieno soddisfacimento della pretesa quando l'oggetto della domanda giudiziale consiste nell'attivazione del relativo procedimento; in tal caso il giudizio deve essere dichiarato cessato ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia adottato una condotta idonea a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sull'obbligo di provvedere.
  • La fissazione delle spese nel giudizio avverso il silenzio può tenere conto sia del periodo intercorso tra la presentazione dell'istanza e la notificazione del ricorso sia del comportamento collaborativo dell'amministrazione e delle concrete condizioni organizzative in cui essa opera.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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