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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6649/2022 del 24/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15/07/2021 della Corte d'appello di Genova che aveva respinto l'istanza ex art. 629-bis c.p.p. diretta a ottenere la rescissione del giudicato della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Imperia il 24/02/2020. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione perché al momento della sottoscrizione dell'elezione di domicilio avrebbe avuto un tasso alcolemico di 3,12 g/l e quindi non avrebbe compreso la portata dell'atto; il difensore fiduciario non sarebbe stato a conoscenza dello stato di detenzione del Nardi; 2) violazione di legge per mancata regolare notifica del decreto di citazione diretta, perché nel frattempo il Nardi aveva cambiato residenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del difensore che lo ha proposto, in quanto privo di procura speciale autenticata ex art. 122 c.p.p., richiamando il principio richiamato in materia di revisione (art. 640 c.p.p.) e la giurisprudenza (Sez. 2, n. 23364/2020). Sul merito, comunque, i motivi risultavano manifestamente infondati: il primo motivo avrebbe richiesto una valutazione di merito sulla capacità del ricorrente al momento della sottoscrizione, mentre dagli atti risultava valida elezione di domicilio e partecipazione del difensore fiduciario al processo; l'obbligo di notificare nel luogo di detenzione (art. 156, comma 4, c.p.p.) sussiste solo se la detenzione risulta dagli atti; il secondo motivo era infondato perché l'imputato è obbligato a comunicare il mutamento del domicilio ex art. 161, comma 1, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato: il ricorso per cassazione ex art. 629-bis può essere proposto per ottenere la rescissione del giudicato, ma è soggetto alle condizioni di legittimazione e di forma previste per la cassazione.

  • art. 122 c.p.p.

    Richiede che il difensore sia munito di procura speciale autenticata per proporre il ricorso per cassazione nell'interesse del condannato; la mancanza di tale procura determina l'inammissibilità per difetto di legittimazione soggettiva.

  • art. 640 c.p.p.

    Richiamato per analogia/rinvio: la normativa sulla revisione prevede la procura speciale come condizione di legittimazione per proporre ricorso in cassazione, principio applicato anche all'azione di rescissione ex art. 629-bis.

  • art. 156, comma 4, c.p.p.

    art. 156, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di effettuare la notifica nel luogo di detenzione se l'imputato risulta detenuto per altra causa solo quando tale stato risulti dagli atti; la Corte ha rilevato che nel caso concreto tale circostanza non emergeva dagli atti.

  • art. 161, comma 1, c.p.p.

    art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

    Impone all'imputato l'obbligo di comunicare qualsiasi mutamento del domicilio dichiarato; la mancata comunicazione può escludere l'ipotesi di nullità della vocatio in iudicium invocata dal ricorrente.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 315/1998

    ordinanza n. 315/1998 della Corte costituzionale

    Ha ritenuto costituzionalmente legittima la disposizione che richiede la notifica nel luogo di detenzione solo se la detenzione risulta dagli atti; principio richiamato dalla Corte per respingere l'eccezione del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della sanzione per ricorso inammissibile: assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità è condizione per escludere la sanzione; qui non ravvisata.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020 (Rv. 279480 - 01)

    Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480 - 01

    Precedente che conferma il principio secondo cui la mancanza di procura speciale autenticata rende inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore nell'interesse del condannato.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione volto alla rescissione del giudicato ex art. 629-bis è necessaria la procura speciale autenticata del difensore: la sua assenza determina inammissibilità per difetto di legittimazione.
  • Eccezioni sulla validità della sottoscrizione di atti difensivi (es. elezione di domicilio) per stato di incapacità o ubriachezza richiedono prova e comportano valutazioni di merito non risolvibili necessariamente in sede di legittimità ove manchino elementi probatori nei fatti.
  • L'organo giudicante non è tenuto ad accertare d'ufficio uno stato di detenzione non risultante dagli atti; la notifica nel luogo di detenzione è obbligatoria solo se la detenzione risulta espressamente dagli atti (art. 156, comma 4, c.p.p.).
  • L'imputato è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio (art. 161, comma 1, c.p.p.); la mancata comunicazione può precludere eccezioni di nullità delle notifiche.
  • Se un ricorso è inammissibile per carenza formale imputabile al difensore (es. mancanza di procura speciale), può essere disposta la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria salvo prova di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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