Cassazione Penale, Ordinanza n. 11878/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Roma. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che le doglianze sul trattamento sanzionatorio sollecitassero solo una diversa lettura del materiale valutativo già compiuto dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità, e ha considerato la motivazione d'appello adeguata, logica e coerente quanto al giudizio di maggiore pericolosità e alla quantificazione della pena.
Norme richiamate
artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, L. 695/1967
Disposizioni indicate come base della condanna confermata nei gradi di merito; la decisione di legittimità non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a richiamarle come norme incriminatrici oggetto del giudizio.
È richiamato implicitamente nel passaggio in cui, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino soltanto a ottenere una diversa e alternativa lettura delle circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito, quando la motivazione sul punto sia logica e coerente.
- La valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, inclusa la recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è insindacabile in cassazione se sorretta da adeguata motivazione e dall'esercizio non illogico del potere discrezionale.
- Il giudizio di maggiore pericolosità può essere motivato valorizzando plurimi elementi, quali precedenti penali, inserimento in contesti criminali e gravità concreta della condotta, senza che ciò integri di per sé vizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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