Cassazione Penale, Sentenza n. 27454/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e ss. c.p.p.), lamentando vizio di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione nei suoi confronti di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, co. 5-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), perché il motivo proposto era generico e non rientrava tra i soli motivi specifici ammessi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo la opponente non immune da colpa alla luce dell'evidente inammissibilità.
Norme richiamate
Riferimento alla procedura dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); contesto procedurale della sentenza impugnata
Norma richiamata dal ricorrente come base per una pronuncia di proscioglimento che, secondo il ricorrente, non sarebbe stata adeguatamente motivata nella sua mancata applicazione; la Corte ha ritenuto che il vizio lamentato non rientrasse nei motivi specifici ammessi per i ricorsi contro sentenze di applicazione della pena
art. 610, co. 5-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Disposizione che impone la dichiarazione di inammissibilità, con procedura semplificata, dei ricorsi avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti quando non siano fondati su specifici motivi previsti (espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena o della misura di sicurezza)
art. 448, co. 2-bis, c.p.p. (modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Norma collegata che disciplina la conformità tra istanza e sentenza nell'ambito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti; richiamata a supporto del limite dei motivi ammessi in impugnazione
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma in favore della cassa delle ammende nel caso di ricorso inammissibile, applicata nel caso di specie per sanzionare la grave inammissibilità del motivo di impugnazione
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13.6.2000
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione non esclude la colpa del ricorrente ai fini delle sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- I ricorsi avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti sono dichiarati inammissibili se fondati su motivi generici: devono essere prospettati motivi specifici e pertinenti previsti dalla norma (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegittimità della pena o della misura di sicurezza).
- La mancata indicazione delle ragioni per non aver applicato un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è automaticamente idonea a rendere ammissibile il ricorso, salvo che venga inquadrata in uno dei motivi specifici ammessi (es. errore di diritto nella qualificazione o illegittimità della pena).
- Se il motivo di impugnazione è manifestamente generico o inidoneo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata, e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende.
- Nelle impugnazioni contro il patteggiamento è importante costruire il motivo in termini tecnici e specifici, collegando la censura a vizi che incidono sulla volontà dell'imputato, sulla correlazione tra domanda e sentenza, sulla qualificazione giuridica o sulla legittimità della pena, per evitare l'inammissibilità.
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