Cassazione Penale, Sentenza n. 17800/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Melis impugnava solo la condanna per il capo A (bancarotta fraudolenta patrimoniale) sostenendo che la motivazione fosse contraddittoria e che il bene "Centro lavoro" non risultasse dalle scritture contabili (la curatrice fallimentare lo aveva escluso dall'inventario). In secondo luogo contestava la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, della legge fallimentare, ritenendo che la distrazione riguardasse soltanto beni risultanti dalle scritture contabili e non rinvenuti, per un valore di poco più di €8.000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità. Ha ritenuto non sussistente alcuna contraddittorietà motivazionale: la Corte territoriale aveva affermato che il "Centro lavoro MG" risultava nelle scritture contabili e ha valorizzato anche le dichiarazioni del teste Ataldi circa l'occultamento di beni. Perciò è stata confermata l'affermazione di responsabilità sul capo A (e le restanti imputazioni, non impugnate, sono rimaste cristallizzate). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative codice procedura penale
Limita l'estensione dei motivi di ricorso, richiedendo specificità; la Corte ha ritenuto il ricorso carente sotto questo profilo
Rilevante per la qualificazione della condotta e per la valutazione della speciale tenuità: la Corte territoriale ha escluso la speciale tenuità del fatto con riferimento al valore del bene
art. 219, comma terzo, L. fall.
Disciplina la circostanza attenuante relativa alla distrazione di beni; il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'attenuante ma la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che la invocavano, perciò non concessa
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 convertito con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. l. 176/2020
Norma di rinvio procedurale: ha disciplinato la trasmissione delle conclusioni scritte delle parti nel procedimento di cassazione, utilizzata nel caso
Prevede la condanna alle spese e, in casi previsti, il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione quantificata in €3.000
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Principio secondo cui le affermazioni di responsabilità non impugnate si cristallizzano e impediscono di rilevare estinzioni o profili di responsabilità non dedotti in sede di appello o cassazione
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione non è specifico rispetto ai profili di doglianza, la Corte può dichiararlo inammissibile; è essenziale precisare con rigore i punti di vizio motivazionale o di diritto
- Se si impugna solo una parte della sentenza (es. un singolo capo di imputazione), le statuizioni non impugnate diventano definitive (cristallizzazione) e non possono essere riesaminate in cassazione
- La valutazione dell'esistenza di un bene può basarsi primariamente sulle scritture contabili e sulle risultanze probatorie (testimonianze); conflitti apparenti tra atti (es. dichiarazioni della curatrice) devono essere chiariti con argomentazioni specifiche per risultare decisivi in cassazione
- Per ottenere la concessione di circostanze attenuanti ex legge fallimentare è necessario dimostrare in modo puntuale il fatto e il suo valore economico; l'insussistenza o la scarsa specificità probatoria può portare a rifiutare l'attenuante
- La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende), per cui va valutata attentamente la fondatezza e la precisione del ricorso prima di proporlo
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