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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15602/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava in cassazione la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria che aveva annullato integralmente un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2011. L'accertamento traeva origine da un p.v.c. della Guardia di Finanza e recuperava a tassazione somme ritenute non giustificate da movimentazioni bancarie, costi indebitamente dedotti per difetto di inerenza e operazioni attive non annotate. La Corte territoriale aveva ritenuto illegittimo l'atto impositivo perché fondato su verifiche svolte in assenza delle autorizzazioni previste per l'accesso nei locali dell'associazione, considerata anche abitazione del legale rappresentante. Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 33 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 52 d.P.R. 633/1972, sostenendo che non vi era stato un accesso domiciliare in senso tecnico: i verificatori si erano limitati a comunicare l'avvio della verifica e a invitare l'esibizione della documentazione presso gli uffici della Guardia di Finanza, sicché l'eventuale mancanza di autorizzazione non poteva travolgere la validità dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che, nel caso concreto, non si era verificato un accesso presso la sede dell'associazione finalizzato a ispezioni, verifiche o ricerche documentali, ma solo la comunicazione di avvio della verifica con invito a produrre la documentazione successivamente presso gli uffici del reparto operante. Poiché non vi era stato un accesso in senso tecnico, non era configurabile alcuna illegittimità del p.v.c. per difetto delle autorizzazioni del Capo dell'Ufficio o del Procuratore della Repubblica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è richiamata dall'Ufficio per sostenere che le autorizzazioni previste presuppongono un vero accesso nei locali; se vi è solo convocazione del contribuente e acquisizione documentale presso gli uffici, non opera la dedotta invalidità.

  • art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La Corte la interpreta nel senso che le garanzie autorizzatorie riguardano l'accesso ispettivo in senso tecnico; non sono necessarie quando i verificatori non entrano per effettuare ispezioni o ricerche nei locali del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato.

Massime di principio

  • Le autorizzazioni previste per l'accesso nei locali del contribuente sono necessarie solo quando l'attività verificatrice integri un accesso in senso tecnico, con ispezioni, verificazioni o ricerche documentali presso la sede del verificato.
  • La mera comunicazione di avvio della verifica e l'invito a produrre documentazione presso gli uffici dell'Amministrazione o della Guardia di Finanza non equivalgono a un accesso domiciliare e non richiedono le medesime autorizzazioni.
  • Quando non vi sia stato accesso nei locali, non può essere dichiarata l'illegittimità dell'accertamento per asserita nullità del p.v.c. fondato su quella attività preliminare.
  • Ai fini della validità dell'accertamento va escluso il nesso di dipendenza tra la sola attività di convocazione del contribuente e i documenti successivamente acquisiti presso gli uffici verificatori.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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