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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34534/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo formulato era una mera critica in fatto alla valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito e che la sentenza d'appello aveva già dato conto in modo esaustivo delle ragioni della responsabilità dell'imputata. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che aveva confermato la decisione di primo grado dichiarandola responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica. Nel ricorso, unico motivo, ha dedotto violazione di norme processuali e vizi di motivazione, contestando la valutazione del quadro probatorio e la ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. La Corte di cassazione ha osservato che tali censure si risolvevano in doglianze di merito, sostanzialmente ripetitive di quelle già esaminate e disattese in appello, e quindi non deducibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01

    Richiamata come precedente a sostegno del principio per cui non sono deducibili in cassazione censure che si risolvano in mere doglianze di fatto già proposte in appello e disattese dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre valutazioni di merito sulla prova, se non accompagnate da reali vizi logico-giuridici della motivazione.
  • La doglianza che attacca la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, senza evidenziare un effettivo vizio denunciabile in cassazione, è inammissibile.
  • Quando la sentenza di appello ha già fornito una motivazione puntuale ed esaustiva sulla responsabilità, la mera reiterazione delle stesse contestazioni in cassazione non consente l'accoglimento del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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