Cassazione Penale, Sentenza n. 25126/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordine di carcerazione lamentando: (1) la mancata considerazione e detrazione del periodo di detenzione subito in Germania in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo (dal 23/11/2016 al 09/03/2017); (2) la nullità dell'ordine di carcerazione per mancata notifica e mancata traduzione in una lingua a lui comprensibile, essendo di nazionalità somala, residente in Germania e avendo partecipato al processo con interprete.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte d'appello per non aver verificato e valutato il periodo di detenzione trascorso in Germania (dovendo, se necessario, acquisire atti o disporre la traduzione del certificato prodotto) e per aver ritenuto illogica l'allegazione della mancata conoscenza dell'italiano da parte del ricorrente senza svolgere accertamenti istruttori. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Salerno per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
L'ordine di esecuzione, pur non rientrando nell'elenco di cui al comma 2, è atto essenziale per la conoscenza dell'accusa e, quando sia diretto a straniero alloglotta la cui ignoranza della lingua italiana risulti comprovata, deve essere tradotto in lingua a lui nota a pena di nullità.
Mandato di Arresto Europeo (MAE)
Il periodo di detenzione svolto nello Stato estero in attesa dell'esecuzione del MAE è elemento rilevante ai fini della determinazione della pena residua; il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificarne l'esistenza e la durata, anche acquisendo atti esteri o disponendone la traduzione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 20768/2018 e n. 40733/2018)
Sez. 1, n. 20768 del 23/02/2018 (Ognyanov); Sez. 1, n. 40733 del 10/01/2018 (Pmt)
La mancata traduzione dell'ordine di esecuzione in una lingua nota al condannato comporta la nullità dell'atto. Tuttavia, la nullità dell'ordine non incide automaticamente sulla carcerazione se questa trova autonomo titolo giustificativo (es. condanna passata in giudicato); resta comunque l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di accertare e provvedere sulle condizioni linguistiche e sulla regolarità formale dell'atto.
Massime di principio
- Se il condannato ha scontato detenzione all'estero in attesa di consegna (es. MAE), tale periodo deve essere verificato e, se riconosciuto, detratto o valutato nella determinazione della pena residua; il giudice dell'esecuzione deve acquisire gli atti esteri necessari o ordinarne la traduzione.
- Quando la difesa allega elementi idonei a dimostrare la mancata conoscenza della lingua italiana, il giudice dell'esecuzione non può invertire l'onere della prova: è tenuto a svolgere gli accertamenti istruttori (es. verifiche documentali, traduzioni, escussione di interpreti o depositi processuali) prima di respingere l'eccezione.
- L'ordine di esecuzione rivolto a uno straniero alloglotta deve essere tradotto in una lingua nota al destinatario; la mancata traduzione comporta la nullità dell'atto, con le conseguenze processuali previste dalla giurisprudenza.
- La partecipazione al processo con assistenza di un interprete costituisce elemento probatorio rilevante circa la mancata conoscenza dell'italiano e rafforza l'obbligo del giudice di provvedere alla traduzione e agli accertamenti necessari.
- In presenza di vizi di motivazione o di omissioni istruttorie su questioni fondamentali (detenzione estera, lingua), è possibile l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio affinché il giudice dell'esecuzione compia le verifiche richieste e valuti liberamente l'esito.
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