Cassazione Civile, Ordinanza n. 00326/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione a seguito della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente. Non ha provveduto sulle spese, dato che la parte intimata non si è difesa.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Nel giudizio di merito una parte aveva adito il Tribunale di Firenze; il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio. Avverso tale ordinanza la parte soccombente aveva proposto ricorso per regolamento necessario di competenza in Cassazione. Dopo la fissazione dell'adunanza camerale, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia, allegando l'abbandono reciproco del giudizio di merito. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, non avendo carattere accettizio, e comporta il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a determinare l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte
il regolamento necessario di competenza è il rimedio esperibile avverso la decisione sulla competenza
Cass. 28 maggio 2020, n. 10140
richiamata per affermare che la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio e comporta l'estinzione del processo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio.
- Quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione, viene meno l'interesse a contrastarla e la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia e in mancanza di difesa dell'intimato, non è necessario provvedere sulle spese.
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