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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23133/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello che li aveva riconosciuti responsabili del tentato furto di circa 400 kg di arance (artt.110, 56, 624, 625 c.p.), censurando: 1) l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.625, comma 1, n.2 c.p. (danno alla recinzione) - contestando la prova sul danneggiamento della rete e l'idoneità dello strumento in loro possesso; 2) il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art.62 nn.4 e 6 c.p. per eccessiva valutazione del danno e per aver ritenuto incongrua l'offerta risarcitoria di euro 300; 3) vizio nelle modalità di determinazione della pena e mancata/insufficiente motivazione del diniego di applicazione dell'art.131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero, nella sostanza, rivendicazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità o generiche denunce di illogicità non sussistenti. Ha confermato che i giudici di merito hanno fornito motivazione non manifestamente illogica circa: la valutazione probatoria sulla condizione della rete (anche considerata la fotografia successiva), l'idoneità della 'pinza siciliana' per un uso anche diverso da quello agricolo, la quantificazione del danno (valore della merce e danno per raccolta non programmata) e l'incongruità dell'offerta risarcitoria. Ha altresì ritenuto corretta la determinazione della pena come proporzionata al disvalore concreto e fondata sui criteri di cui all'art.133 c.p., e legittimo il diniego dell'art.131-bis in mancanza della positiva valutazione congiunta dei requisiti richiesti. I ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili, condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 110, art. 56, art. 624, art. 625 comma 1 nn.2 e 7

    Gli articoli sono richiamati per la configurazione del reato di furto tentato e delle aggravanti (tra cui il n.2 relativo al danneggiamento della recinzione). La Corte ha ritenuto provata la sussistenza dell'aggravante in base alla valutazione dei fatti e delle prove.

  • Codice penale

    Richiamati per l'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti (speciale tenuità del danno e valutazione dell'offerta risarcitoria). La Corte ha ritenuto che le condizioni per tali attenuanti non fossero soddisfatte: il danno non è stato valutato come minimo e l'offerta è stata ritenuta incongrua.

  • Codice penale

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse esercitato correttamente il potere discrezionale nella misura della pena e che, non trattandosi di gravazione prossima al massimo edittale, non fosse richiesta motivazione ulteriormente dettagliata.

  • Codice penale

    Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa. La Corte ha confermato il diniego perché mancava la positiva valutazione congiunta degli elementi oggettivi e soggettivi e dell'esiguità del danno secondo i criteri cumulativi richiesti dalla giurisprudenza.

  • Corte Costituzionale

    sentenza 13/06/2000 n.186

    Citata in relazione alla possibilità di condannare i ricorrenti al versamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella proposizione del ricorso, ma ha comunque disposto la sanzione pecuniaria ritenuta equa.

Massime di principio

  • Le impugnazioni che in realtà propongono una rivalutazione del materiale probatorio (censure di merito) sono inammissibili in Cassazione: la Corte di legittimità sindaca solo vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie.
  • Il vizio di 'manifesto errore o illogicità' della motivazione richiede che l'iter argomentativo della sentenza sia assolutamente carente; semplici letture alternative dei fatti non sono sufficienti.
  • Per far valere la circostanza aggravante per danneggiamento di una recinzione occorre fornire elementi probatori contemporanei al fatto che dimostrino l'assenza di danno o che il danno non sia imputabile all'agente; prove successive (es. fotografie) possono essere ritenute inattendibili se non addotte in modo tale da escludere modifiche intervenute dopo il fatto.
  • Le circostanze attenuanti basate su risarcimento o esiguità del danno (art.62, art.131-bis) richiedono una valutazione complessiva: l'offerta risarcitoria deve essere congrua e tempestiva, e la ridotta offensività deve emergere chiaramente sia nella componente oggettiva sia soggettiva della condotta.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art.131-bis la valutazione della particolare tenuità dell'offesa è rigorosa e richiede la positiva valutazione congiunta dei criteri previsti (modalità della condotta, entità del danno, intensità del dolo/colpa); la negazione di anche uno solo dei requisiti può precludere l'applicazione.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità; una motivazione più analitica è richiesta solo se la pena si colloca prossima al massimo edittale o si discosta significativamente dalla media, altrimenti il sindacato in Cassazione è limitato.

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