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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19473/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Nel giudizio di merito era stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 250.000 e, in via riconvenzionale, domande della parte opponente contro la società creditrice. In appello, l'atto di citazione indicava per errore materiale come appellato un soggetto diverso dalla società, ma il contenuto complessivo dell'atto richiamava la sentenza di primo grado, il procedimento originario e formulava censure rivolte esclusivamente contro la società. L'atto era stato inoltre notificato al difensore costituito della società nel primo grado. La Corte d'appello aveva ritenuto che il vizio riguardasse l'editio actionis e non la vocatio in ius, escludendo la possibilità di rinnovazione della citazione e dichiarando sostanzialmente invalido l'appello; aveva quindi confermato la condanna alle spese in favore del soggetto erroneamente citato. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 163, comma 3, n. 2, e 164, commi 1 e 2, c.p.c., sostenendo che l'identità del vero destinatario dell'appello fosse agevolmente ricostruibile dal contenuto dell'atto e dalla notifica al difensore della società, sicché si sarebbe dovuto considerare l'errore come meramente materiale e sanabile. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore del soggetto erroneamente evocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'errore sull'indicazione nominativa del convenuto/appellato non determini nullità quando, da una lettura complessiva dell'atto e della relata, il destinatario reale sia individuabile con certezza. Ha osservato che l'appello conteneva il richiamo alla sentenza impugnata, al procedimento di primo grado e conclusioni rivolte solo contro la società, ed era stato notificato al difensore già costituito della società stessa; pertanto l'indicazione del diverso nominativo era un errore materiale emendabile, non un vizio dell'editio actionis. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente e società. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente a rifondere le spese di cassazione al soggetto erroneamente citato in appello, ritenendo che la sua costituzione fosse stata causata dal comportamento processuale dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.

    L'errore nell'indicazione del destinatario dell'atto non integra nullità se, dalla citazione letta globalmente, il reale convenuto o appellato è identificabile con certezza.

  • art. 164, commi 1 e 2, c.p.c.

    La nullità della citazione non sussiste quando il vizio non incide sull'identificazione del destinatario reale; se il destinatario è certo, non opera la tesi della nullità per editio actionis e il problema è sanabile o comunque inesistente.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato solo per la correzione dell'ordinanza della Corte d'appello.

  • art. 91 c.p.c.

    La violazione della regola sulle spese ricorre solo se esse sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa; non è censurabile il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    La regolazione delle spese del giudizio di legittimità tra ricorrente e società resistente è stata rimessa al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • L'errore nell'indicazione del nome della parte convenuta o appellata non determina nullità della citazione o dell'atto di appello quando il destinatario effettivo sia desumibile con certezza dal contenuto complessivo dell'atto e dalla relata di notificazione.
  • Ai fini della validità dell'impugnazione, conta la lettura unitaria dell'atto: il richiamo alla decisione impugnata, al giudizio precedente e le conclusioni effettivamente formulate possono prevalere sull'errore materiale contenuto nella parte introduttiva.
  • Se l'appello è notificato al difensore costituito nel precedente grado e gli elementi dell'atto non lasciano dubbi sul vero destinatario, non vi è spazio per dichiarare la nullità per vizio della vocatio in ius o per negare la sanatoria/rinnovazione sulla base di una erronea qualificazione del vizio.
  • La violazione dell'art. 91 c.p.c. è configurabile solo quando le spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; resta insindacabile in cassazione il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione.
  • Chi causa con il proprio comportamento processuale la costituzione di un soggetto poi rivelatosi estraneo alla controversia può essere condannato a rifonderne le spese secondo il principio di causalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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