Cassazione Civile, Ordinanza n. 22995/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali, in ragione della sopravvenuta definizione della lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009, emessi nei confronti di una società di persone e della sua legale rappresentante, concernenti IRPEF, addizionali, IRAP e IVA. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo e in secondo grado, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità la controparte ha depositato memoria deducendo che la ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, chiedendo quindi la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della controversia determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione, comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di sopravvenuta definizione agevolata della controversia, è giustificata la compensazione delle spese processuali.
- Quando la sopravvenienza estingue il giudizio, la Corte si limita a prenderne atto e a dichiarare l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
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