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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10881/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e che l'atto, per contenuto, si risolveva in una mera riproposizione delle doglianze di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso una sentenza della Corte di appello di Catanzaro, ma il testo disponibile non consente di individuare il reato originariamente contestato. La Corte rileva che tutti i motivi dedotti non introducono censure di legittimità, bensì ripropongono valutazioni di merito già svolte in appello. Le doglianze sono descritte come ripetitive e limitate a riprodurre argomenti già formulati nel giudizio di secondo grado, con richiami solo generici a insufficienza di prova, lacunosità della motivazione e apoditticità, senza confrontarsi con i criteri propri del ricorso per cassazione, cioè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve articolare censure di legittimità, non limitarsi a contestazioni di merito o a riprodurre motivi di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente diretto a censurare la sentenza impugnata, si traduca in una mera riproposizione delle doglianze di appello senza specifiche critiche di legittimità.
  • La critica alla motivazione deve confrontarsi con vizi riconducibili ai parametri di legittimità; non è sufficiente evocare in modo generico insufficienza di prova, lacunosità o apoditticità della decisione.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto o del merito della prova, essendo preclusa la trasformazione del ricorso in un terzo grado di giudizio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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