Cassazione Penale, Sentenza n. 41496/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzabilità degli atti di indagine raccolti dopo lo spirare del termine per le indagini preliminari connesso alla prima iscrizione (prima iscrizione 20/01/2020), sostenendo che molte attività (sommarie informazioni, note informative, ecc.) erano state svolte oltre il termine prorogato e quindi dovevano essere dichiarate inutilizzabili. In particolare si assumeva che la documentazione probatoria su cui il Tribunale del riesame aveva fondato la conferma della custodia cautelare (dichiarazioni di acquirenti/assuntori, riconoscimenti fotografici, captazioni telefoniche, informativa di reato) fosse stata acquisita dopo la scadenza dei termini e doveva essere esclusa, con conseguente rideterminazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto le motivazioni del Tribunale del riesame coerenti con la giurisprudenza di legittimità: le successive iscrizioni nel registro delle notizie di reato relative a fatti nuovi o autonomi determinano decorrenze autonome del termine per le indagini preliminari; non si trattava quindi di una mera rinnovata qualificazione del medesimo fatto. La Corte ha inoltre considerato applicabili le sospensioni dei termini (ferie, disciplina emergenza Covid-19) e ha escluso la retroazione dell'iscrizione secondo l'art. 335-quater nella parte applicabile ai procedimenti pendenti. Ne consegue l'utilizzabilità degli atti impugnati; il provvedimento che confermava la custodia cautelare è stato dunque confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Registro delle notizie di reato: il P.M. deve procedere a nuova iscrizione quando emergono elementi su nuovi fatti o su reati a carico di persone diverse; le iscrizioni autonome fanno decorrere distinti termini per le indagini.
Termine per le indagini preliminari: decorrenza autonoma del termine per ciascuna iscrizione/nome iscritto; pertanto non tutte le attività successive alla prima iscrizione sono automaticamente inutilizzabili.
art. 335‑quater cod. proc. pen. e disciplina transitoria (d.lgs. n.150/2022 e art. 88‑bis)
art. 335‑quater cod. proc. pen.; art. 88‑bis d.lgs. n.150/2022; art. 5‑sexies d.l. n.162/2022 conv. in L. n.199/2022
La disciplina che introduce l'istituto della retrodatazione/aggiornamento delle iscrizioni non si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma salvo i casi espressamente previsti; quindi non è possibile invocare la retrodatazione dell'iscrizione per far valere termini più brevi in processi pendenti.
Massime di principio
- Verificare sempre se le successive iscrizioni nel registro delle notizie di reato riguardano fatti nuovi/autonomi o soltanto una diversa qualificazione dello stesso fatto: se sono nuove iscrizioni il termine per le indagini decorre autonomamente.
- Non tutte le attività investigative svolte dopo la prima iscrizione sono automaticamente inutilizzabili: l'inutilizzabilità opera quando le acquisizioni avvengono oltre il termine relativo alla stessa iscrizione riferita al medesimo fatto diversamente circostanziato.
- Accertare eventuali sospensioni e proroghe dei termini (ferie giudiziarie, misure per l'emergenza epidemiologica) che possono prorogare la legittimità temporale delle attività di indagine.
- Controllare l'eventuale applicazione di norme transitorie in materia di iscrizioni (es. art. 335‑quater) per sapere se è ammessa retrodatazione o se la nuova disciplina non si applica ai procedimenti pendenti.
- In presenza di contestazioni sugli atti raccolti dopo il termine: chiedere la documentazione formale delle iscrizioni e delle autorizzazioni (provvedimenti di proroga, provvedimenti di iscrizione successiva, autorizzazioni a captazioni) per determinare il dies a quo applicabile.
- Se la difesa vuole ottenere l'esclusione di atti per decorso dei termini, deve dimostrare che le acquisizioni siano riferibili al medesimo fatto originario senza nuova autonoma iscrizione e che non ricorrano cause di sospensione o disposizioni transitorie che legittimano l'attività.
Testo integrale
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