Cassazione Penale, Sentenza n. 314/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato in modo assorbente il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili e ha rinviato per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello (ai sensi dell'art. 622 c.p.p.). Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. È stata altresì rimessa al giudice del rinvio la liquidazione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce due motivi principali: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. e correlato vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nonostante avesse ribaltato l'assoluzione di primo grado basandosi su diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive; (2) violazione degli artt. 541, 598 e 605 c.p.p., con censura della carenza di motivazione in ordine alle statuizioni risarcitorie.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale
La norma impone la rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello investe la valutazione della prova dichiarativa; la Corte interpreta che l'obbligo opera anche quando la riforma dell'assoluzione in appello avviene su impugnazione della sola parte civile e quando la diversa valutazione riguarda la credibilità o l'interpretazione del contenuto delle testimonianze; la rinnovazione può essere disposta d'ufficio.
Disposizione richiamata per il rinvio alle valutazioni civili: la Cassazione ha annullato gli effetti civili della sentenza penale e ha rinviato la controversia civile al giudice civile competente per il valore in grado di appello, in linea con l'autonomia del giudizio civile di rinvio.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, par. 3, lett. d)
Richiamato come parametro di principio (diritto del difensore ad interrogare i testimoni), per analogia rafforza l'obbligo di garantire al difensore la possibilità di confrontare e far valutare nuovamente dichiarazioni decisive quando cambia la valutazione probatoria.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Dasgupta, Patalano, Pavan, Cremonini, Mannino)
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite secondo la quale, quando l'appello porta alla riforma dell'assoluzione in pejus sulla base di diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruttoria e a fornire una motivazione rafforzata; tali principi sono stati codificati e confermati anche dall'art. 603, comma 3-bis.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione basandosi su diversa valutazione di dichiarazioni testimoniali decisive, è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; l'omissione rende la sentenza annullabile in Cassazione.
- L'obbligo di rinnovazione non si limita alla contestazione dell'attendibilità del testimone, ma si estende a qualsiasi diversa interpretazione delle risultanze dichiarative (contenuto, ricostruzione fattuale, interferenze), poiché il valore probatorio è mediato dalla percezione del dichiarante.
- La riforma in pejus di una pronuncia assolutoria richiede una motivazione "rafforzata" conforme al parametro della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la mancata motivazione intensa può essere motivo di cassazione.
- Quando la sentenza penale viene annullata agli effetti civili per vizi procedurali relativi alla valutazione della prova, la controversia risarcitoria viene rinviata al giudice civile competente, che applicherà le regole del diritto civile per l'accertamento della responsabilità e del danno.
- In casi analoghi, è strategico per la difesa richiedere esplicitamente in appello la rinnovazione dell'istruttoria o, in mancanza, dedurne la violazione in cassazione; le parti civili devono essere consapevoli che l'appello esclusivamente civilistico non esime il giudice d'appello dall'osservanza dell'obbligo di rinnovazione quando la decisione poggia su nuove valutazioni di prove dichiarative.
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