Ordinanza n. 1721/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di conciliazione giudiziale del 31 ottobre 2019, munito di formula esecutiva, azionato in sede di ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del verbale di conciliazione giudiziale intervenuto il 31 ottobre 2019 tra il ricorrente e un ente di formazione professionale, con cui era stato definito un procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Ragusa, sezione lavoro. Il TAR ha rilevato anzitutto una possibile causa di inammissibilità processuale: il ricorso è stato depositato il 7 dicembre 2025, ma notificato soltanto il 24 marzo 2026. Il Collegio ha inoltre sollevato d’ufficio un ulteriore dubbio relativo alla natura del titolo azionato, osservando che il verbale di conciliazione giudiziale potrebbe non rientrare tra i provvedimenti del giudice civile equiparabili al giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettere c) e d), c.p.a. Secondo l’orientamento richiamato, il verbale avrebbe natura di titolo contrattuale esecutivo, soggetto alle ordinarie azioni di nullità e annullamento dei contratti, e non sarebbe caratterizzato dall’incontrovertibilità propria del giudicato, presupposto del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sull’ammissibilità del ricorso né sulla domanda di ottemperanza. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitatamente all’unica questione indicata nella motivazione: l’ammissibilità del ricorso, sia in relazione alla notificazione successiva al deposito, sia in relazione all’idoneità del verbale di conciliazione giudiziale a costituire titolo suscettibile di ottemperanza. L’ordinanza richiama, in particolare, la possibile qualificazione del verbale come titolo contrattuale esecutivo privo dell’efficacia di giudicato.
Norme richiamate
Consente al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di segnalarla alle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie.
art. 112, comma 2, lettere c) e d), c.p.a.
È richiamato dal TAR per valutare quali provvedimenti del giudice civile siano suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza; il Collegio dubita che vi rientri il verbale di conciliazione giudiziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza presuppone un titolo dotato di carattere incontrovertibile e non è proponibile per l’esecuzione di ogni titolo esecutivo.
- Secondo l’orientamento richiamato dal TAR, il verbale di conciliazione giudiziale ha natura di titolo contrattuale esecutivo e non di provvedimento giurisdizionale equiparabile al giudicato; esso resta pertanto soggetto alle ordinarie azioni di nullità e annullamento del contratto.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima della decisione definitiva.
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