Cassazione Civile, Ordinanza n. 09232/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio le società del gruppo elettrico chiedendo la restituzione di somme pagate a titolo di corrispettivi per la somministrazione di energia elettrica, assumendo che il pagamento fosse indebito perché i consumi erano stati conteggiati in misura superiore al reale. Nel corso del giudizio era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale risultava un consumo inferiore rispetto a quello fatturato. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano tuttavia rigettato la domanda, ritenendo che l'attore avesse chiesto la restituzione dell'intera somma pagata e che la domanda di restituzione della sola differenza, emersa solo all'esito della CTU, costituisse domanda nuova, da proporre tempestivamente in primo grado e non in appello. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione degli artt. 345, 112 e 100 c.p.c., sostenendo che la domanda di restituzione della differenza non fosse nuova ma mera modifica/riduzione della pretesa originaria alla luce dell'esito della CTU; (2) violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., motivo poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la lettura data dalla Corte d'appello alla giurisprudenza sulla clausola di stile "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria". Ha chiarito che tale formula è rilevante quando, rispetto alla domanda originaria, all'esito dell'istruttoria emerga una somma maggiore di quella richiesta, perché la maggiore pretesa non è compresa in quella iniziale; al contrario, quando l'importo accertato sia minore di quello originariamente domandato, la riduzione della domanda è consentita e non integra domanda nuova, essendo la minore somma già ricompresa nella maggiore. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
La riduzione della domanda in appello, a fronte di una minore somma risultante dall'istruttoria, non integra domanda nuova vietata dall'art. 345 c.p.c., purché resti immutata la causa petendi.
La domanda va esaminata secondo il suo effettivo contenuto; non vi è ultrapetizione o omissione quando la parte, in appello, si limiti a ridurre l'importo richiesto in coerenza con gli esiti istruttori.
Il motivo di ricorso lo richiama come norma processuale asseritamente violata nella valutazione della domanda, ma il testo non ne esplicita una specifica applicazione sostanziale nel decisum.
È richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito; il testo non sviluppa una ratio decisoria autonoma su questa disposizione.
Massime di principio
- La clausola con cui la parte chiede la condanna al pagamento della "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" non è sempre meramente di stile: assume rilievo quando permane incertezza sull'ammontare del danno o del credito da liquidare.
- Se dall'istruttoria, anche mediante CTU, emerge una somma maggiore di quella originariamente richiesta, la maggiore pretesa non è automaticamente compresa nella domanda iniziale e deve essere espressamente richiesta.
- Se invece l'importo accertato è minore di quello originariamente domandato, la riduzione della pretesa è consentita e non costituisce domanda nuova, perché la somma minore è già ricompresa in quella maggiore.
- In presenza di identica causa petendi, la mera riduzione quantitativa della domanda in appello è una modifica consentita e non viola il divieto di domande nuove.
- L'interpretazione della domanda deve essere logica e coerente con il petitum effettivamente azionato, evitando letture che ribaltino il significato della giurisprudenza richiamata.
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