Sentenza del 15/09/2016 n. 523 - Comm. Trib. Prov. Varese
IVA in dogana - Tributo interno - È tale - Responsabilità solidale dello spedizioniere - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane aveva rettificato due dichiarazioni di importazione di telefoni cellulari, ritenendo illegittimo l'assolvimento dell'IVA mediante reverse charge e chiedendo il pagamento di 189.863,66 euro per IVA e interessi, oltre a una sanzione di 53.777,64 euro. L'importatrice sosteneva che l'IVA fosse già stata assolta e che la pretesa comportasse una duplicazione d'imposta; contestava inoltre la sanzione per difetto di motivazione, natura formale della violazione e obiettiva incertezza normativa. Il rappresentante indiretto eccepiva invece il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non poter essere responsabile dell'IVA all'importazione.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso del rappresentante indiretto, escludendo la sua responsabilità solidale per l'IVA all'importazione. Ha ritenuto che tale IVA abbia natura di tributo interno e non di dazio doganale o diritto di confine; pertanto, la responsabilità solidale prevista dagli artt. 201 e 202 del codice doganale comunitario riguarda soltanto i tributi doganali e non può essere estesa all'IVA. Ha invece respinto il ricorso della società importatrice: il reverse charge non era applicabile alle importazioni di telefoni cellulari perché non previsto dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile. L'IVA all'importazione doveva quindi essere accertata, liquidata e riscossa in dogana. La Commissione ha inoltre ritenuto legittima la sanzione, adeguatamente motivata e non riferita a una violazione meramente formale, escludendo anche l'obiettiva incertezza normativa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Artt. 201 e 202 del Codice doganale comunitario
La responsabilità solidale prevista da tali disposizioni è applicabile ai tributi doganali e non ai tributi interni.
Le norme sulla responsabilità del dichiarante o del rappresentante doganale non possono essere utilizzate per rendere lo spedizioniere solidalmente responsabile dell'IVA all'importazione, qualificata dalla Commissione come tributo interno.
Artt. 1 e 70 del D.P.R. n. 633/1972
L'IVA all'importazione è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione doganale ed è esigibile al momento dell'importazione.
L'importazione costituisce un autonomo presupposto dell'IVA e segue, quanto ad accertamento e riscossione, il regime doganale, distinto dall'autoliquidazione dell'IVA sulle operazioni interne.
Art. 17, comma 6, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972
Il reverse charge previsto per determinate cessioni interne di telefoni cellulari non è stato ritenuto applicabile all'importazione dei medesimi beni, in assenza di una specifica previsione normativa.
Art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997
Le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica, con motivazione a pena di nullità.
La sanzione è legittima se l'atto contestuale all'accertamento contiene una motivazione ampia e analitica sugli elementi della violazione e sulla sua quantificazione.
La ricorrente invocava il principio di colpevolezza, ma la Commissione ha ritenuto che la motivazione dell'atto sanzionatorio fosse sufficiente.
Art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997
Non è stata riconosciuta una causa di non punibilità, poiché la violazione è stata considerata sostanziale e non meramente formale.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 14678 del 12 luglio 2005
È richiamata a sostegno dell'esclusione della responsabilità dello spedizioniere doganale per il pagamento dell'IVA all'importazione.
Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-272/13, Equoland, 17 luglio 2014
La società l'aveva invocata per sostenere l'assenza di una duplicazione d'imposta, ma la Commissione ha ritenuto la fattispecie non sovrapponibile, poiché nel caso esaminato il reverse charge non era normativamente previsto per quelle importazioni.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del rappresentante doganale prevista dal codice doganale non si estende automaticamente all'IVA all'importazione quando questa è qualificata come tributo interno; occorre verificare la specifica base normativa della responsabilità.
- Il reverse charge applicabile a determinate operazioni interne non può essere esteso per analogia alle importazioni: deve risultare espressamente consentito dalla normativa nazionale e unionale applicabile.
- L'IVA eventualmente versata con una modalità non prevista per l'importazione non impedisce necessariamente il recupero dell'IVA doganale, se l'amministrazione dimostra che il meccanismo utilizzato era inapplicabile; eventuali duplicazioni devono essere valutate attraverso gli strumenti di rimborso o detrazione previsti dall'ordinamento.
- Le sanzioni collegate all'accertamento possono essere irrogate contestualmente, purché l'atto esponga in modo concreto e analitico la violazione, gli elementi soggettivi rilevanti e il calcolo della sanzione.
- La non punibilità per violazione meramente formale o per obiettiva incertezza normativa non opera automaticamente: deve emergere che l'irregolarità non incide sul tributo oppure che la norma era realmente incompatibile con interpretazioni ragionevoli e consolidate.
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