Sentenza del 18/11/2015 n. 23573 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tempestività dell'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto 8.300,74 euro di maggiore imposta di registro, determinata in relazione al maggior valore di avviamento del ramo d'azienda ceduto. La contribuente sosteneva che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento, poiché il termine biennale avrebbe dovuto decorrere dal pagamento dell'imposta proporzionale avvenuto l'11 gennaio 2005. L'Agenzia sosteneva invece che, essendo stata presentata il 18 luglio 2005 una denuncia di determinazione del prezzo definitivo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 131 del 1986, si applicasse il termine triennale previsto dall'art. 76, comma 2, lettera b), decorrente da tale denuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la maggiore imposta fosse un'imposta complementare, derivante da un procedimento valutativo conseguente alla variazione del corrispettivo dichiarato. Ha quindi stabilito che si applicava il termine triennale di decadenza, decorrente dalla denuncia del 18 luglio 2005. Poiché l'avviso era stato notificato il 16 luglio 2007, esso era tempestivo. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre VF Italia s.r.l. è stata condannata a rifondere all'Agenzia 2.500 euro per il giudizio di Cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19
Denuncia di variazione del corrispettivo o di determinazione del prezzo definitivo
La denuncia presentata dalle parti per determinare il prezzo definitivo della cessione costituisce il momento dal quale decorre il termine decadenziale per l'accertamento della maggiore imposta complementare.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42
La maggiore imposta richiesta a seguito della valutazione dell'effettivo valore o corrispettivo dell'operazione è qualificata come imposta complementare, non come mera correzione di un errore materiale o di autoliquidazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1-bis
Termine biennale di decadenza
Il termine biennale non si applica alla fattispecie esaminata, perché la maggiore imposta non deriva da una semplice rettifica di errori dell'Ufficio o di autoliquidazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lettera b)
Termine triennale di decadenza
Per l'imposta complementare derivante da un procedimento valutativo, il termine per notificare l'avviso è triennale e decorre dalla presentazione della denuncia prevista dall'art. 19.
Decisione nel merito dopo la cassazione
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente la controversia, rigettando il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Quando una maggiore imposta di registro deriva da una valutazione dell'Ufficio sul valore o sul corrispettivo dell'operazione, essa tende a essere qualificata come imposta complementare e non come semplice correzione di un errore di autoliquidazione.
- In presenza di una denuncia successiva di variazione o di determinazione definitiva del corrispettivo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 131 del 1986, il termine decadenziale può decorrere dalla presentazione di tale denuncia anziché dal pagamento originario dell'imposta.
- Per le pretese valutative relative all'imposta di registro si applica, secondo il principio affermato nella sentenza, il termine triennale previsto dall'art. 76, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 131 del 1986.
- Per verificare la tempestività di un avviso occorre prima qualificare la natura dell'imposta richiesta e individuare l'evento previsto dalla legge da cui decorre il termine; il pagamento iniziale dell'imposta non è necessariamente il dies a quo.
- La presentazione di una denuncia di variazione del prezzo o del valore può riaprire o far decorrere il termine per l'accertamento, rendendo tempestivo un avviso notificato entro tre anni da tale adempimento.
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