Cassazione Penale, Ordinanza n. 33306/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto aggravato, con mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva questioni già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che il diniego dell'art. 131-bis era sorretto da ragioni di merito non sindacabili in cassazione e comunque corrette, fondate sia sulla abitualità del comportamento desunta dai precedenti penali sia sull'entità del danno, ritenuto non esiguo per un valore complessivo dei beni pari a 700 euro.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, reato per cui l'imputato era stato condannato.
art. 625 nn. 5, 6 e 7-bis c.p.
Disposizioni aggravanti applicate al furto contestato e confermate in appello.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta e può essere esclusa in presenza di abitualità della condotta o di danno non esiguo.
È richiamato quale parametro per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, avendo riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.
- Il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando risulti un comportamento abituale dell'imputato desumibile da precedenti penali specifici e significativi.
- Il giudizio di non applicazione dell'art. 131-bis c.p., se sorretto da argomentazioni di merito congrue e non illogiche, non è suscettibile di essere rivisitato in cassazione come se si trattasse di un nuovo giudizio sul fatto.
- La censura di legittimità è inammissibile quando si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello senza una specifica e puntuale critica alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
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