Cassazione Penale, Ordinanza n. 32403/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per due episodi di omessa dichiarazione fiscale è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna di un imputato per due episodi di omessa dichiarazione fiscale relativi alle annualità 2010 e 2011, con pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) l'eccessività della pena e l'erronea mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva; 2) la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione della Corte di appello era logica e non sindacabile in sede di legittimità, avendo valorizzato il peso della recidiva e l'entità non irrisoria dell'imposta evasa; quanto alla prescrizione, ha osservato che, per effetto della disciplina applicabile e della recidiva contestata, il termine massimo era di 10 anni e non era ancora decorso, maturando soltanto il 19 aprile 2027 per la condotta più risalente.
Norme richiamate
Individua il reato contestato, consistente nell'omissione della dichiarazione fiscale per le annualità indicate.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
È la disciplina richiamata per il computo del termine massimo di prescrizione del reato tributario, applicabile ai fatti contestati successivi al 17 settembre 2011.
d.l. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito dalla l. n. 148 del 14 settembre 2011
È richiamato come fonte introduttiva dell'art. 17, comma 1-bis, che rileva ai fini del termine di prescrizione.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura del materiale decisorio, quando la Corte di merito abbia svolto un ragionamento logico e non manifestamente illogico sul trattamento sanzionatorio.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile se si risolve in una mera contrapposizione di valutazioni di merito a quelle già congruamente espresse dal giudice di appello.
- In materia di omessa dichiarazione fiscale, il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto della disciplina speciale applicabile al fatto e degli eventuali aumenti derivanti dalla recidiva contestata, oltre che delle sospensioni maturate nel corso del processo.
- Quando la prescrizione non è ancora maturata secondo il corretto computo del termine massimo, la doglianza difensiva è manifestamente infondata e non può condurre a proscioglimento.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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