Sentenza del 20/01/2016 n. 939 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 95/9/2009, depositata il 4 novembre 2009, denunciando, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 448/2001. La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per l’ultima delle tre rate dell’imposta sostitutiva, relativa al 2002, dovuta dal de cuius per la rideterminazione del valore di un terreno tramite perizia giurata; i primi due ratei erano stati versati, mentre l’ultimo era rimasto insoluto. Gli eredi sostenevano che, dopo la morte del contribuente e in assenza della cessione del terreno, non potevano beneficiare del valore rideterminato e non erano quindi tenuti a pagare la rata residua. L’Agenzia ha opposto che l’opzione, perfezionata con la perizia e il pagamento almeno della prima rata, è irrevocabile e che gli eredi subentrano negli obblighi tributari del de cuius.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha respinto il ricorso originario dei contribuenti contro la cartella. Ha ritenuto che la scelta di rideterminare il valore del terreno, perfezionata mediante perizia giurata e versamento dell’imposta sostitutiva, non sia revocabile unilateralmente e che il successivo decesso del contribuente non elimini l’obbligo relativo alle rate residue né privi di causa giuridica il pagamento dovuto. Gli eredi sono stati condannati, in solido, alle spese: 800 euro per il primo grado, 1.000 euro per il secondo grado e 4.000 euro per il giudizio di cassazione, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7
La scelta del contribuente di optare (attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell'imposta sostitutiva) per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione Finanziaria (attraverso il detto pagamento dell'imposta sostitutiva) comporta di per sè quale suo effetto (per quanto detto sopra) la rideterminazione del valore della partecipazione, e, pertanto, in base ai principi generali di cui all'art. 1324 c.c. e art. 1334 c.c. e segg. non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente.
L’opzione per la rideterminazione del valore, quando sia stata accompagnata dalla perizia giurata e dal pagamento almeno della prima rata, produce i suoi effetti e non può essere revocata unilateralmente. Il principio è applicato anche alla rideterminazione del valore dei terreni; il decesso successivo del contribuente non cancella l’obbligo di versare le rate residue.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La disposizione è indicata come base della cartella di pagamento contestata, relativa alla rata non versata dell’imposta sostitutiva. La Corte ha confermato, accogliendo il ricorso dell’Agenzia e respingendo quello dei contribuenti, la pretesa recuperata con tale cartella.
Codice civile, artt. 1324 e 1334 e seguenti
La scelta del contribuente di optare (attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell'imposta sostitutiva) per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione Finanziaria (attraverso il detto pagamento dell'imposta sostitutiva) comporta di per sè quale suo effetto (per quanto detto sopra) la rideterminazione del valore della partecipazione, e, pertanto, in base ai principi generali di cui all'art. 1324 c.c. e art. 1334 c.c. e segg. non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente.
I principi sugli atti unilaterali e sulla loro efficacia quando giungono a conoscenza del destinatario sostengono la conclusione che l’opzione fiscale, comunicata tramite il pagamento, produce i propri effetti e non è revocabile per scelta unilaterale.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha proposto il motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione della legge; la censura è stata ritenuta fondata.
Massime di principio
- Quando un regime fiscale opzionale richiede una perizia e il pagamento dell’imposta sostitutiva, il versamento almeno della prima rata può perfezionare l’opzione e renderla non revocabile unilateralmente, anche se le rate successive non sono ancora state pagate.
- La morte del contribuente, intervenuta dopo il perfezionamento dell’opzione, non fa venir meno automaticamente il debito tributario relativo alle rate residue: gli eredi subentrano negli obblighi del de cuius.
- Il mancato verificarsi dell’evento futuro atteso, come la successiva cessione del bene e il conseguente utilizzo del valore rideterminato, non comporta di per sé l’inesistenza o la restituzione dell’imposta sostitutiva già dovuta secondo l’opzione esercitata.
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