Sentenza del 20/01/2016 n. 293 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REDDITOMETRO - Redditi esenti o ulteriori disponibilità finanziarie - Onere della prova in capo al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la determinazione sintetica del reddito mediante redditometro, sostenendo che lo scostamento rispetto al reddito dichiarato fosse giustificato da disponibilità finanziarie. La questione riguardava l’onere di provare che tali disponibilità — o redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta — fossero state effettivamente utilizzate per sostenere le spese proprie e della famiglia.
La decisione
La prova liberatoria prevista dall’art. 38 del d.P.R. 600/1973 richiede che il contribuente dimostri non soltanto l’esistenza di disponibilità finanziarie, ma anche che queste siano state utilizzate per il proprio sostentamento e quello della famiglia. Nel caso descritto il contribuente si è limitato a indicare il possesso di disponibilità, senza dimostrarne l’impiego: la prova è stata quindi ritenuta insufficiente e la contestazione non ha avuto esito favorevole al contribuente. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza, il giudice, l’esito dei singoli gradi, eventuali importi o la statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 600/1973
L'art. 38 del d.P.R. 600/1973 ammette che il contribuente possa offrire prova liberatoria, consistente nel dimostrare che la parte eccedente tra il reddito dichiarato e quello determinato a mezzo del cd. "redditometro" è rappresentata da redditi esenti, già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero da disponibilità finanziarie.
La norma consente al contribuente di superare la determinazione sintetica dimostrando l’origine alternativa delle risorse che giustificano lo scostamento. La mera disponibilità di somme non basta: occorre provare il loro concreto impiego per le spese di sostentamento considerate.
Massime di principio
- Nel redditometro, spetta al contribuente fornire la prova liberatoria relativa ai redditi esenti, a quelli già assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o alle disponibilità finanziarie invocate per giustificare le spese.
- La prova del semplice possesso di risparmi o disponibilità finanziarie non è di per sé sufficiente: occorre collegarli alle spese contestate e dimostrare che furono effettivamente utilizzati per il sostentamento del contribuente e della famiglia.
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