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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Como

IMPOSTA DI REGISTRO - Accertamento - Agevolazioni prima casa - Tempestivo trasferimento della residenza nel comune - Mancanza - Inagibilità dell'abitazione - Causa di forza maggiore - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione non è stata accolta: l’inagibilità dell’immobile acquistato non giustifica il mancato trasferimento della residenza nel Comune entro il termine previsto. Il requisito riguarda infatti la residenza nel territorio comunale, non l’effettiva abitabilità o l’occupazione della specifica abitazione acquistata. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, l’atto impugnato nel dettaglio, gli importi, né le statuizioni sulle spese.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato il recupero dell’agevolazione «prima casa» per non avere trasferito la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Ha invocato l’inagibilità dell’abitazione quale causa di forza maggiore giustificativa del mancato trasferimento.

Norme richiamate

  • Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La nota II bis all'art. 1 della Tariffa del d.P.R. 131/1986 prevede, tra i presupposti dell'agevolazione fiscale per la prima casa, quello del trasferimento della residenza dell'acquirente nel comune dove è situato l'immobile nel termine di 18 mesi dall'acquisto. Quindi, l'asserita inagibilità dell'abitazione acquistata non può essere neppure in astratto invocata come causa di forza maggiore che giustifichi il mancato trasferimento della residenza nel termine menzionato, poiché la norma fa un generico riferimento al territorio del Comune in cui tale abitazione è acquistata, non limitando l'obbligo all'abitazione in questione.

    Per conservare l’agevolazione è sufficiente e necessario trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi; non occorre trasferirsi proprio nell’immobile acquistato. Di conseguenza, l’inagibilità di quell’abitazione non costituisce una causa di forza maggiore idonea a giustificare l’omesso trasferimento nel Comune.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale richiede il trasferimento della residenza nel Comune entro un termine, il requisito si riferisce al territorio comunale e non necessariamente all’abitazione acquistata.
  • L’impossibilità di abitare l’immobile comprato, di per sé, non giustifica il mancato trasferimento della residenza nel Comune se il contribuente può fissarla altrove nello stesso territorio entro il termine previsto.
  • La causa di forza maggiore non può fondarsi su un impedimento che riguarda soltanto l’uso dell’immobile specifico quando l’obbligo normativo è territorialmente più ampio.

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