Sentenza del 20/01/2016 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Como
IMPOSTA DI REGISTRO - Accertamento - Agevolazioni prima casa - Tempestivo trasferimento della residenza nel comune - Mancanza - Inagibilità dell'abitazione - Causa di forza maggiore - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta: l’inagibilità dell’immobile acquistato non giustifica il mancato trasferimento della residenza nel Comune entro il termine previsto. Il requisito riguarda infatti la residenza nel territorio comunale, non l’effettiva abitabilità o l’occupazione della specifica abitazione acquistata. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, l’atto impugnato nel dettaglio, gli importi, né le statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato il recupero dell’agevolazione «prima casa» per non avere trasferito la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Ha invocato l’inagibilità dell’abitazione quale causa di forza maggiore giustificativa del mancato trasferimento.
Norme richiamate
Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La nota II bis all'art. 1 della Tariffa del d.P.R. 131/1986 prevede, tra i presupposti dell'agevolazione fiscale per la prima casa, quello del trasferimento della residenza dell'acquirente nel comune dove è situato l'immobile nel termine di 18 mesi dall'acquisto. Quindi, l'asserita inagibilità dell'abitazione acquistata non può essere neppure in astratto invocata come causa di forza maggiore che giustifichi il mancato trasferimento della residenza nel termine menzionato, poiché la norma fa un generico riferimento al territorio del Comune in cui tale abitazione è acquistata, non limitando l'obbligo all'abitazione in questione.
Per conservare l’agevolazione è sufficiente e necessario trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi; non occorre trasferirsi proprio nell’immobile acquistato. Di conseguenza, l’inagibilità di quell’abitazione non costituisce una causa di forza maggiore idonea a giustificare l’omesso trasferimento nel Comune.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale richiede il trasferimento della residenza nel Comune entro un termine, il requisito si riferisce al territorio comunale e non necessariamente all’abitazione acquistata.
- L’impossibilità di abitare l’immobile comprato, di per sé, non giustifica il mancato trasferimento della residenza nel Comune se il contribuente può fissarla altrove nello stesso territorio entro il termine previsto.
- La causa di forza maggiore non può fondarsi su un impedimento che riguarda soltanto l’uso dell’immobile specifico quando l’obbligo normativo è territorialmente più ampio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 287 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 293 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 309 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →