Cassazione Penale, Sentenza n. 4823/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino contestando: 1) la mancata individuazione del dolo specifico richiesto per la fattispecie di occultamento o omessa tenuta delle scritture contabili, sostenendo che le scritture risultavano solo incompleti e richiedendo che, per l'ipotesi contestata, fosse accertato il fine di arrecare pregiudizio ai creditori (richiamo a precedente di Cassazione n. 23620/2018); 2) la carenza di motivazione circa la prova della distrazione dei beni aziendali (due mezzi meccanici), lamentando che non fosse stata adeguatamente verificata l'esistenza di contratti di locazione o la loro regolarità e che la Corte territoriale avrebbe dato per provata la distrazione senza confrontarsi con l'assenza di documentazione probatoria fornita dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse articolata e logica: risultava la tenuta delle scritture fino al 2007 e la loro assenza totale nei periodi successivi, l'inesistenza del libro cespiti e la presenza di poste attive e passive inesistenti, elementi idonei a dimostrare la volontà di rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio. La Corte ha spiegato la distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale con dolo generico (quando esistono scritture tenute in modo tale da ostacolare la ricostruzione) e l'occultamento/omessa tenuta che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; nel caso concreto la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale è stata ritenuta corretta. Quanto alla distrazione dei beni, la Corte ha ricordato l'onere, in ambito concorsuale, a carico dell'amministratore di rendere conto della destinazione dei beni e ha valutato anche l'attività di ricerca svolta dalla curatela, che non aveva rinvenuto documentazione per uno dei mezzi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende secondo quanto disposto in dispositivo.
Norme richiamate
Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1 e 2
art. 216, comma 1 e 2, R.D. n. 267/1942
Norma applicata per configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale e le ipotesi connesse; la Corte ha ritenuto integrabile la fattispecie quando le scritture sono tenute in modo da ostacolare la ricostruzione del patrimonio, con dolo generico
Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge fallimentare), art. 223
art. 223, R.D. n. 267/1942
Norma richiamata quale parte della disciplina sulla bancarotta; utilizzata insieme all'art. 216 per qualificare le condotte contestate
Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge fallimentare), art. 217
art. 217, R.D. n. 267/1942
Riferimento per la distinzione tra occultamento/omessa tenuta delle scritture (che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta delle scritture (che può essere valutata anche in termini di dolo generico)
Codice di procedura penale, artt. 125, 192, 533, 546
artt. 125, 192, 533, 546 c.p.p.
Norme processuali richiamate nei motivi di ricorso relative ai vizi di motivazione, al contraddittorio e alla regolarità del procedimento; la Corte ha ritenuto che i profili processuali evocati non determinassero l'inammissibilità del suo ragionamento
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Legge fallimentare, art. 87, comma 3
art. 87, comma 3, legge fall.
Richiamata per l'obbligo di verità a carico del fallito circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello del curatore; giurisprudenza utilizza questo principio per fondare l'onere del fallito/amministratore di dare conto della sorte dei beni
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta documentale può essere integrata anche con dolo generico quando le scritture sono tenute in modo da rendere difficoltosa o impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
- L'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture, intese come sottrazione fisica o totale assenza, costituiscono ipotesi autonome che richiedono il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.
- In ambito concorsuale l'amministratore ha un obbligo di garanzia verso i creditori: la perdita ingiustificata o la mancata dimostrazione della destinazione dei beni può consentire l'inferenza della distrazione senza inversione illegittima dell'onere della prova.
- La prova della distrazione può essere desunta dalla mancata indicazione o giustificazione da parte dell'amministratore circa la destinazione dei beni contestati, soprattutto se la curatela ha effettuato ricerche senza esito.
- Nelle contestazioni relative alla documentazione contabile la Corte valuta l'insieme degli elementi cronologici (es. scritture esistenti fino a un certo periodo e poi assenti), l'assenza di libri obbligatori e la presenza di poste fittizie per ricostruire l'elemento intenzionale.
- I vizi di motivazione in Cassazione richiedono specificità e collegamento diretto con la decisione: censure generiche o non confrontate con parti decisive della motivazione risultano inammissibili.
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