Cassazione Penale, Ordinanza n. 41129/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Nel ricorso ha dedotto: vizio di motivazione sulla responsabilità, travisamento della prova, violazione degli artt. 133 e 62, n. 4, c.p. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, oltre a lamentare la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi riproducevano censure già svolte in appello e già motivatamente disattese, si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie e risultavano quindi privi di specificità e solo apparenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità consistessero in una diversa lettura delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che anche il motivo sul trattamento sanzionatorio fosse infondato perché la motivazione della Corte territoriale era immune da vizi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per censurare il trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della decisione di merito immune da vizi.
Invocato dal ricorrente come norma favorevole in tema di circostanze attenuanti; la Corte non ne ha ravvisato un errore di applicazione nella sentenza impugnata.
Invocato per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non ha accolto la censura.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio né sostituire la lettura delle prove compiuta dai giudici di merito con una diversa ricostruzione dei fatti.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non possono limitarsi a riprodurre censure già dedotte in appello e già esaminate e disattese con motivazione non illogica.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo entro il limitato controllo sulla tenuta logica e giuridica dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, non per sollecitare una rivalutazione del merito.
- In tema di trattamento sanzionatorio, la censura è inammissibile se la decisione di merito contiene una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; se la censura si risolve in una critica generica o meramente reiterativa, il ricorso è inammissibile.
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