Cassazione Penale, Ordinanza n. 13902/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene riformata nel merito la decisione di appello, che aveva già escluso l'incompetenza territoriale e ritenuto integrati gli elementi del reato di truffa, oltre a non riconoscere l'art. 131-bis c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo, formalmente qualificato come erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione. La censura riguardava, da un lato, la competenza territoriale del Tribunale di Lamezia Terme e, dall'altro, il giudizio di responsabilità penale per truffa. La Corte di cassazione rileva però che tali censure riproducono profili già esaminati e respinti dai giudici di merito con argomenti giuridici ritenuti corretti, senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Quanto alle doglianze sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e sull'eccessività della pena, esse risultano solo enunciate nella rubrica del motivo, senza alcuno sviluppo argomentativo, e quindi generiche.
Norme richiamate
È il reato contestato al ricorrente; la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistenti i relativi elementi costitutivi.
La doglianza sulla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata reputata generica perché non sviluppata con argomentazioni specifiche.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
- La mera reiterazione di questioni sulla competenza territoriale e sulla responsabilità penale, se non accompagnata da una critica puntuale della motivazione di merito, non integra un motivo deducibile in sede di legittimità.
- È generico il motivo che si limiti a evocare la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. o l'eccessività della pena senza uno sviluppo argomentativo autonomo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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