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Parere

Parere n. 473/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Marcello Scutari, contro Giovanni Giovannini, Provincia Autonoma di Trento, Commissione Esaminatrice del Concorso, avverso deliberazione giunta prov. autonoma Trento prot. n. 997 in data 28 giugno 2019 concorso pubblico per il conferimento della qualifica di dirigente del servizio foreste e fauna - non ammissione al percorso formativo;

Giustizia amministrativa202400105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti della procedura concorsuale per il conferimento della qualifica di dirigente del Servizio foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento, con particolare riferimento alla non ammissione alla fase formativa e alla successiva verifica finale.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato il verbale della Commissione esaminatrice relativo all’attribuzione dei punteggi della prova pratica/attitudinale, i criteri di valutazione fissati dalla Commissione, gli atti successivi della procedura, la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione della graduatoria e conferimento dell’incarico, nonché l’ammissione del vincitore al percorso formativo e al colloquio finale. Il ricorrente, risultato non ammesso dopo avere conseguito 22 punti su 30 nella prova attitudinale, ha dedotto, da un lato, che la Commissione avrebbe modificato o disapplicato i criteri previsti dal bando e dalla normativa applicabile, introducendo una scala da 1 a 6 da combinare con cinque dimensioni valutative e determinando una riparametrazione dei punteggi; dall’altro, ha censurato l’introduzione del criterio dell’“etica e service management”, ritenuto non previsto dalla disciplina concorsuale. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e disparità di trattamento, nonché violazione degli artt. 3, 8, 19, 25 e 97 Cost. In subordine è stata chiesta la riedizione della procedura a partire dalla prova attitudinale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi e li ha esaminati unitariamente. Ha ricordato che la predeterminazione dei criteri di valutazione garantisce imparzialità, correttezza e parità tra i concorrenti, ma che la Commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica nello specificare i criteri del bando, individuare sotto-criteri e stabilire regole applicative della valutazione. Il sindacato del giudice è ammesso soltanto in presenza di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, mentre non è consentito un sindacato sostitutivo di merito. Il Collegio ha altresì ribadito che, in linea generale, la Commissione non può introdurre ulteriori elementi di valutazione né modificare quelli stabiliti dalla lex specialis. Nel caso concreto, tuttavia, il bando prevedeva espressamente che la prova attitudinale potesse svolgersi mediante test, prova orale, altri metodi di selezione oppure una combinazione di tali modalità, finalizzati a verificare le attitudini direttive indicate. Tale clausola consentiva alla Commissione di predisporre una regolamentazione specifica, purché predeterminata prima dello svolgimento della prova e applicata uniformemente a tutti i candidati. Non essendo emersi elementi di arbitrarietà, irrazionalità o incoerenza nell’operato della Commissione, il ricorso è stato respinto.

Osservazioni

Motivo 1 - Criteri di valutazione della prova attitudinale

La censura relativa alla modifica o disapplicazione dei criteri del bando è infondata. La Commissione gode di ampia discrezionalità tecnica nella specificazione dei criteri e nella definizione delle modalità di giudizio, purché operi prima dello svolgimento della prova, in modo uniforme per tutti i candidati e senza incorrere in arbitrarietà, irragionevolezza o illogicità. Il bando consentiva espressamente il ricorso ad altri metodi di selezione o alla combinazione di diverse modalità, rendendo legittima la predisposizione di una disciplina applicativa ad hoc.

Motivo 2 - Introduzione del criterio dell’etica e service management

La censura è infondata. L’operato della Commissione non presenta elementi tali da dimostrare l’introduzione arbitraria di un criterio estraneo alla prova, considerato che la disciplina legislativa e il bando individuavano attitudini personali e direttive ampie, comprendenti la gestione del ruolo dirigenziale, il management, la leadership, la gestione delle risorse e le relazioni interpersonali. Non sono stati ravvisati vizi di illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione o carenza di istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 22-bis l.p. 3 aprile 1997, n. 7

    il concorso per il conferimento della qualifica dirigenziale è articolato in un esame, un percorso formativo e una verifica finale; l’esame accerta conoscenze teoriche, competenze pratiche e attitudini personali, anche relative all’orientamento ai risultati, alla leadership, all’analisi e soluzione dei problemi e alla comunicazione

    La disposizione legittima una prova concorsuale diretta non solo all’accertamento delle conoscenze, ma anche alla verifica delle competenze pratiche e delle attitudini personali necessarie allo svolgimento del ruolo dirigenziale.

  • art. 4, comma 1, d.P.P. 29 luglio 2016, n. 13-47/Leg.

    È richiamato dal ricorrente quale disposizione regolamentare sovraordinata rilevante per la disciplina della procedura concorsuale e dei criteri di valutazione; il parere non ne esplicita ulteriormente il contenuto.

  • bando di concorso approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2282

    la prova attitudinale può consistere in test a risposta multipla, prova orale, altri metodi di selezione oppure nella combinazione delle predette modalità, finalizzate a verificare l’orientamento ai ruoli direttivi

    La clausola del bando attribuisce alla Commissione la possibilità di definire una modalità specifica di svolgimento e valutazione della prova attitudinale, purché predeterminata e applicata uniformemente.

  • artt. 3, 8, 19, 25 e 97 Cost.

    Sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità, legalità e buon andamento; il parere non ravvisa la loro violazione.

  • art. 134 c.p.a.

    Il riferimento delimita i casi tassativi nei quali è ammesso un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo; al di fuori di tali casi il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della Commissione.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici la predeterminazione dei criteri di valutazione prima della conoscenza degli elementi da giudicare costituisce garanzia di imparzialità, correttezza e parità di trattamento tra i concorrenti.
  • La Commissione esaminatrice può specificare i criteri generali stabiliti dal bando mediante sotto-criteri e regole applicative delle modalità di giudizio, purché tali regole siano fissate prima dello svolgimento della prova e applicate uniformemente a tutti i candidati.
  • Il divieto per la Commissione di modificare o integrare la lex specialis non impedisce l’elaborazione di una disciplina attuativa quando il bando abbia espressamente previsto modalità di selezione aperte, quali altri metodi di selezione o la combinazione di più strumenti valutativi.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della Commissione e sui criteri tecnici adottati è circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti e non può tradursi in una sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • La verifica delle attitudini dirigenziali può comprendere profili collegati alla leadership, al management, alla gestione delle risorse, all’orientamento ai risultati, alla capacità di analisi e comunicazione e, in quanto coerenti con tali dimensioni, alla gestione etica del servizio pubblico, purché la relativa valutazione sia prevista o consentita dalla disciplina della procedura e sia applicata secondo criteri predeterminati.

Ricorso straordinario contro la non ammissione alla fase formativa del concorso dirigenziale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato escluso dalla prosecuzione del concorso per il conferimento della qualifica di dirigente del Servizio foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento. Il ricorrente aveva conseguito 22 punti su 30 nella prova pratica/attitudinale, risultato inferiore alla soglia richiesta, e aveva contestato i criteri utilizzati dalla Commissione esaminatrice.

Struttura della procedura concorsuale

La procedura prevedeva la valutazione dei titoli, una prova scritta, una prova attitudinale e una verifica finale mediante colloquio, da svolgersi dopo un percorso formativo obbligatorio. L’art. 22-bis della legge provinciale n. 7 del 1997 stabilisce che l’esame debba accertare le conoscenze teoriche, le competenze pratiche e le attitudini personali dei candidati, comprese quelle relative all’orientamento ai risultati, alla leadership, alla gestione delle relazioni interpersonali, all’analisi e soluzione dei problemi e alla comunicazione.

Il bando riproduceva tali contenuti e specificava che la prova attitudinale fosse finalizzata a verificare l’orientamento ai ruoli direttivi, tra cui leadership, management, orientamento ai risultati, propensione al cambiamento, gestione delle risorse umane, capacità di analisi e soluzione dei problemi e capacità di comunicazione. Il bando prevedeva inoltre che la prova potesse consistere in test a risposta multipla, prova orale, altri metodi di selezione oppure nella combinazione di tali modalità.

Censure del ricorrente

Il ricorrente ha contestato, anzitutto, il metodo di attribuzione dei punteggi. A suo avviso la Commissione avrebbe dovuto applicare la scala di valutazione utilizzata per le prove scritte e avrebbe invece introdotto una scala da 1 a 6, da combinare con cinque dimensioni valutative, determinando una riparametrazione verso il basso dei punteggi e la sua esclusione dalla procedura.

Il secondo motivo riguardava l’introduzione, tra gli elementi valutativi, del criterio dell’“etica e service management”, ritenuto estraneo alle prescrizioni legislative, regolamentari e del bando. Sono stati dedotti anche vizi di illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e disparità di trattamento.

Discrezionalità della Commissione e limiti del sindacato

Il Consiglio di Stato ha ricordato che la predeterminazione dei criteri di valutazione prima della conoscenza degli elementi da giudicare costituisce una garanzia di imparzialità e di parità tra i concorrenti. Ha però precisato che la Commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica nel definire i criteri applicativi, specificare quelli già previsti dal bando, individuare sotto-criteri e stabilire modalità concrete di giudizio.

Il sindacato del giudice amministrativo su tali scelte è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Non è invece consentito un sindacato sostitutivo diretto a rimpiazzare la valutazione della Commissione con quella del giudice, salvo i casi tassativi previsti dall’art. 134 c.p.a. Il parere richiama, in particolare, Consiglio di Stato, sez. III, 29 marzo 2019, n. 2091, e sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186.

Rapporto con la lex specialis

Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui la Commissione non può introdurre ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli indicati dalla lex specialis né modificare i criteri già stabiliti. Tale principio deriva dai canoni di legalità, buon andamento, imparzialità, par condicio e trasparenza e dall’autovincolo dell’amministrazione alle regole della procedura. Il parere richiama Consiglio di Stato, sez. VII, 1° giugno 2022, n. 4441, nonché ulteriori precedenti delle sezioni V e VI.

Nel caso concreto, tuttavia, il bando conteneva una clausola sufficientemente ampia, poiché autorizzava la Commissione a utilizzare “altri metodi di selezione” o una combinazione di modalità diverse per verificare le attitudini direttive. Secondo il Consiglio di Stato, tale previsione consentiva l’elaborazione di una regolamentazione specifica della prova, purché predisposta prima del suo svolgimento e applicata con criteri uniformi a tutti i partecipanti.

Valutazione delle censure

Il Collegio non ha riscontrato elementi di incoerenza, arbitrarietà o irrazionalità nella scelta della Commissione. La definizione della scala di valutazione e delle dimensioni attitudinali è stata ritenuta riconducibile alla discrezionalità tecnica attribuita all’organo esaminatore dalla disciplina della procedura.

Anche il criterio relativo all’etica e al service management non è stato ritenuto illegittimo, in quanto collegato alla verifica delle attitudini necessarie allo svolgimento di funzioni dirigenziali e, comunque, inserito nell’ambito di una prova destinata ad accertare la capacità di gestione del ruolo, delle risorse e del servizio pubblico.

Conclusione

Non essendo emersi vizi di violazione di legge, manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, difetto di motivazione o carenza di istruttoria, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. La conseguenza è la conferma degli atti della Commissione, della non ammissione del ricorrente al percorso formativo e della prosecuzione della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

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