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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19303/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza (02/03/2021) che, su richiesta concorde delle parti, aveva applicato a Speciale le pene per il reato ex art. 10‑bis d.lgs. n. 74/2000 e aveva disposto la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente contestava la legittimità dell'applicazione della confisca per equivalente in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, richiamando orientamenti giurisprudenziali secondo i quali quando la pena applicata su richiesta non superi due anni tale effetto premiale escluderebbe l'applicazione di pene accessorie e limiterebbe l'ablazione patrimoniale alla sola confisca pertinenziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000 prevede la confisca obbligatoria per reati tributari anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, costituendo una norma speciale derogatoria rispetto all'art. 445, comma 1, c.p.p. La Corte ha qualificato la confisca per equivalente come rimedio ripristinatorio, obbligatorio e privo di discrezionalità nella determinazione del 'quantum', e ha affermato che il giudice deve applicarla anche se non inserita nel patto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Sentenza pronunciata il 2 febbraio 2022.

Norme richiamate

  • art. 10‑bis d.lgs. n. 74/2000

    Definisce il reato tributario per il quale è stata applicata la pena; rilevante come titolo di reato ma non oggetto diretto dell'incognita sulla confisca.

  • art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca per equivalente obbligatoria nei reati tributari anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti; norma speciale e derogatoria rispetto al regime generale del codice di procedura penale.

  • art. 445, comma 1, c.p.p.

    Norma generale sul giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ha ritenuto che l'art. 12‑bis, in quanto speciale, deroga a questo regime generale nella parte in cui impone la confisca obbligatoria.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Riferimento utilizzato per giustificare la facoltà del giudice di disporre, in presenza di determinate condizioni, un versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e ha quantificato equitativamente l'importo.

  • Cass. Sez. 2, n. 8538 del 27/11/2019 (De Gregorio)

    Giurisprudenza della Corte di legittimità che qualifica la confisca per equivalente come rimedio ripristinatorio della situazione patrimoniale e ne sottolinea l'obbligatorietà e l'assenza di discrezionalità nel 'quantum'. Citata dalla Corte per sostenere l'interpretazione di obbligatorietà della misura.

  • Cass. Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016 (Zaini)

    Giurisprudenza che afferma l'obbligo del giudice di applicare la confisca anche quando essa non sia stata inserita nel patto tra le parti; richiamata a sostegno dell'obbligatorietà della confisca ex art. 12‑bis.

Massime di principio

  • L'art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000 impone la confisca per equivalente obbligatoria per i reati tributari anche quando la pena è applicata su richiesta delle parti; il patteggiamento non esclude automaticamente tale misura.
  • La confisca per equivalente, nel contesto dei reati tributari, è vista dalla giurisprudenza come rimedio ripristinatorio e obbligatorio, con limitata o nulla discrezionalità nella determinazione dell'ammontare.
  • Se la normativa speciale (art. 12‑bis) confligge con le regole del patteggiamento (art. 445 c.p.p.), prevale l'interpretazione che applica la disposizione speciale che impone la confisca.
  • Il giudice è tenuto ad applicare la confisca anche se non prevista nel patto tra le parti; pertanto la difesa non può esimere il giudice da tale obbligo inserendo condizioni nel patto.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, nei limiti valutati dal giudice, a un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende, salvo che non sia dimostrabile colpa grave nella determinazione del motivo di inammissibilità.

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