Sentenza del 27/02/2015 n. 4078 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE - Ricorso proposto contro più parti - Copie dell'atto destinate alle altre parti - Sottoscrizione in originale - Necessità - Costituzione del ricorrente - Disciplina di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Mancanza di sottoscrizione del ricorrente nella copia notificata - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasceva dall’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’omessa presentazione del modello Unico 1999. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio aveva rigettato l’appello, ritenendolo inammissibile perché le copie depositate presso le segreterie della CTR e della CTP non erano firmate in originale e perché l’appello non avrebbe rispettato i requisiti dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. In Cassazione la contribuente ha dedotto: (1) e (2) che la copia depositata per la costituzione in giudizio non deve recare una sottoscrizione autografa, essendo sufficiente l’attestazione di conformità all’originale notificato; (3) che l’appello esponeva censure specifiche e contrapposte alla motivazione della CTP; (4) la nullità della sentenza per avere dichiarato l’inammissibilità invece di decidere il merito. Nel merito dell’accertamento, la CTP aveva ritenuto legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi applicando al valore della produzione risultante dal bilancio un coefficiente medio di redditività del 2%; la contribuente sosteneva invece che nel 1998 non avesse conseguito reddito e contestava che la mancata dichiarazione consentisse di presumere immotivatamente un reddito.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente: ai sensi degli artt. 18 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, la sottoscrizione originale è richiesta sull’originale e sulle copie destinate alle altre parti, non sulla copia depositata per la costituzione, per la quale è sufficiente l’attestazione di conformità all’atto notificato. Ha accolto anche il terzo motivo: l’appello soddisfaceva il requisito di specificità perché le sue argomentazioni, incompatibili con la ricostruzione della CTP, ne contestavano il fondamento logico-giuridico; non è necessario confutare separatamente ogni passaggio della sentenza. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. Non ha deciso definitivamente la legittimità dell’accertamento né la questione del reddito: tali profili restano al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il riferimento alle "copie" del ricorso, significativamente al plurale, contenuto nell'art. 18, comma 2, riguarda l'ipotesi del ricorso proposto contro più parti, come si evince non solo dal richiamo all'art. 14, che disciplina il processo con una pluralità di parti, ma anche dal fatto che risponde a razionalità normativa che le copie dell'atto "destinate alle altre parti" richiedano la sottoscrizione in originale.
La sottoscrizione in originale sulle copie è necessaria per quelle destinate alle altre parti, nel caso di ricorso proposto contro più parti; non si estende alla copia depositata per la costituzione in giudizio.
Art. 22, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La costituzione del ricorrente trova poi disciplina nell'art. 22, il quale prevede il deposito della mera copia con l'attestazione da parte dello stesso ricorrente della conformità all'atto consegnato o spedito.
Per costituirsi in giudizio il ricorrente deposita una copia dell’atto e ne attesta la conformità all’originale notificato o consegnato alla controparte; la copia depositata non deve avere una propria sottoscrizione originale.
Art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'argomentazione dell'atto di appello ha carattere chiaramente incompatibile con quella della sentenza. Il requisito di specificità dei motivi risulta quindi rispettato. Per il resto l'atto di appello contiene i requisiti formali previsti dall'art. 53.
I motivi d’appello sono specifici quando contrappongono alla motivazione impugnata argomentazioni idonee a metterne in discussione il fondamento logico-giuridico; non è indispensabile confutare puntualmente ogni singolo passaggio.
Art. 14, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è richiamata dalla disciplina dell’art. 18 quale riferimento ai processi con pluralità di parti, contesto nel quale rileva l’obbligo di sottoscrivere in originale le copie destinate alle altre parti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancanza della firma originale sulla copia depositata per costituirsi non comporta, di per sé, l’inammissibilità, se la copia è attestata conforme all’originale notificato alla controparte. Va distinta tale copia da quelle destinate alle altre parti, per le quali l’art. 18 richiede la sottoscrizione in originale.
- Le sanzioni processuali di inammissibilità, in quanto particolarmente rigorose, vanno applicate nei casi previsti dalla legge e interpretate restrittivamente; non è opportuno estenderle a formalità non richieste dalla disciplina applicabile.
- Un appello può soddisfare l’onere di specificità anche senza rispondere analiticamente a ogni argomento della sentenza: occorre però che le censure, valutate nel loro complesso e in rapporto alla motivazione impugnata, ne contestino concretamente il fondamento logico-giuridico.
- La cassazione con rinvio per ragioni processuali non equivale a una decisione favorevole definitiva sul merito tributario: la legittimità dell’accertamento e le questioni sostanziali possono restare da esaminare nel giudizio di rinvio.
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