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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37104/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte d’appello di Cagliari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Oristano il 19 settembre 2024. Era stato condannato, con attenuanti generiche e sospensione condizionale, a 10 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato previsto dall’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla l. n. 26 del 2019, per un fatto commesso a Macomer il 2 marzo 2021. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla conferma della responsabilità, contestando la valutazione delle prove e la conclusione che fosse consapevole dell’irrilevanza delle proprie giustificazioni, in particolare dell’ignoranza circa il fatto che le vincite al gioco costituissero reddito e incidessero sui requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, contestando la pena superiore al minimo edittale e richiamando la propria condizione di fragilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva motivato in modo adeguato e non illogico la responsabilità e l’inescusabilità dell’ignoranza dell’imputato circa l’insussistenza dei requisiti per il reddito di cittadinanza, mentre la difesa proponeva una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la pena superiore al minimo è stata giustificata dalla considerevole entità dei redditi occultati all’INPS e dalla durata triennale dell’indebita percezione; della fragilità dell’imputato si era tenuto conto concedendo le attenuanti generiche. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019

    i quali, nel ritenere penalmente rilevante il fatto per cui si procede, anche dal punto di vista soggettivo, hanno adeguatamente spiegato (pagina 6 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali doveva ritenersi inescusabile l'ignoranza dell'imputato circa l'insussistenza delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza, essendo stato escluso con argomentazioni razionali che il ricorrente non fosse consapevole del fatto che le vincite al gioco costituiscono reddito a tutti gli effetti.

    La condotta contestata è stata ritenuta penalmente rilevante anche sotto il profilo soggettivo perché l’ignoranza dell’insussistenza dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza è stata giudicata inescusabile, considerata la consapevolezza che le vincite al gioco costituiscono reddito.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende della somma equitativamente determinata, nella specie in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova contrapponendo alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura dei fatti, quando la motivazione impugnata è adeguata e non illogica.
  • La motivazione sulla responsabilità può fondarsi sull’inescusabilità dell’ignoranza circa l’insussistenza dei requisiti per una prestazione, quando i giudici di merito abbiano razionalmente escluso che l’imputato ignorasse che le vincite al gioco costituiscono reddito.
  • La pena superiore al minimo edittale può essere giustificata dalla rilevante entità dei redditi occultati e dalla durata dell’indebita percezione; la condizione di fragilità può essere valutata mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

RamiReati contro la PA

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