Ordinanza n. 3293/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del Provvedimento Prot. n. 20250042316/42315/42317/42318 del 04.03.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, notificato il 12.03.2026 con il quale comunica nei confronti dei ricorrenti il diniego del visto per Residenza Elettiva; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per residenza elettiva adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti visto)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego del visto per residenza elettiva, chiedendone l'annullamento previa sospensione. In sede cautelare hanno dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, sostenendo che la soglia reddituale minima applicabile ai familiari aggiuntivi fosse pari a 18.660 euro e non a 31.000 euro, sulla base della più recente giurisprudenza del TAR Lazio richiamata dal Collegio. Hanno inoltre allegato redditi passivi complessivi superiori alla soglia ritenuta applicabile, contestando che la sede diplomatica non avesse adeguatamente motivato l'eventuale precarietà o inattendibilità di tali redditi. È stata proposta domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris sotto il profilo del difetto istruttorio e motivazionale. In particolare, ha valorizzato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per i familiari aggiuntivi, la soglia reddituale minima è di 18.660 euro e non di 31.000 euro, nonché la documentazione prodotta dai ricorrenti attestante redditi passivi complessivi superiori alla soglia. Ha rilevato che l'autorità diplomatica non aveva assolto l'onere motivazionale riguardo all'eventuale precarietà o inattendibilità dei redditi. Ha inoltre ritenuto apprezzabile, in sede di sommaria delibazione, il periculum in mora derivante dal diniego. La domanda cautelare è stata quindi accolta ai fini del riesame della posizione dei ricorrenti, senza anticipare la decisione sul merito. Le spese sono state differite alla definizione della fase di giudizio e l'udienza di merito o di prosieguo è stata fissata al 3 novembre 2026.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; il giudice ha accolto la domanda cautelare ritenendo integrati, in via sommaria, fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare contro il diniego di un visto per residenza elettiva, sussiste il fumus boni iuris quando l'amministrazione applichi una soglia reddituale contestata come superiore a quella risultante dall'orientamento giurisprudenziale più recente e il richiedente documenti redditi complessivi superiori alla soglia corretta.
- L'autorità diplomatica che ritenga precari, inattendibili o comunque non sufficienti i redditi dichiarati dal richiedente il visto deve esplicitare le ragioni di tale valutazione; il mero mancato riconoscimento dei redditi, senza adeguata istruttoria e motivazione, può integrare un vizio del provvedimento.
- La tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame della posizione del richiedente quando, oltre al fumus derivante da difetto istruttorio e motivazionale, sia apprezzabile il pregiudizio potenzialmente derivante dal diniego nel bilanciamento degli interessi coinvolti.
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