Cassazione Penale, Sentenza n. 4726/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza d'appello del 17/05/2022 che, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, r.d. n. 267/1942, aveva mantenuto l'applicazione della recidiva reiterata e specifica. Il motivo principale di ricorso era la violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva, atteso che il reato ascritto a Magagnoli era stato accertato nella forma colposa (bancarotta semplice documentale in forma colposa) e la recidiva può essere applicata solo ai delitti dolosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: richiamando la giurisprudenza (Sez. F, n. 26556 del 25/07/2006, Leonardini), ha stabilito che la recidiva reiterata e specifica non è applicabile ai reati colposi. Esclusa la recidiva, il termine massimo di prescrizione del reato è risultato pari a sette anni e sei mesi e tale termine era già decorso rispetto alla data del fatto (2 maggio 2013), senza cause di sospensione. In mancanza di elementi tali da giustificare una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942, art. 219
L'art. 219 è stato preso in considerazione come aggravante relativa alla bancarotta, ma la Corte d'appello aveva escluso tale aggravante; la Cassazione lo cita come normativa collegata ai fatti ma il punto centrale è che l'aggravante precedente era stata esclusa
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
La Corte precisa che non sussistono elementi utili a rimodulare il decorso della prescrizione ai sensi di questo comma, pertanto non è possibile evitare l'estinzione del reato per prescrizione
Giurisprudenza: Sez. F, n. 26556 del 25/07/2006 (Leonardini), Rv. 234377
Principio interpretativo applicato: la recidiva reiterata e specifica è applicabile solo con riferimento ai delitti dolosi; non può dunque essere utilizzata quando il fatto è accertato nella forma colposa
Massime di principio
- La recidiva reiterata e specifica è applicabile solo ai reati commessi con dolo; se l'accertamento giudiziale riconosce la forma colposa del reato, la recidiva deve essere esclusa.
- L'esclusione della recidiva può incidere sulla determinazione del termine massimo di prescrizione: una riduzione della pena edittale o l'esclusione di aggravanti può accorciare i termini prescrizionali e portare all'estinzione del reato per prescrizione se questi sono già decorso.
- In impugnazione è utile contestare l'applicabilità della recidiva quando vi siano elementi che fondano l'accertamento della colpa anziché del dolo; ciò può condurre non solo a una riduzione della pena ma anche a questioni di estinzione per prescrizione.
- Per valutare se il reato è prescritto vanno calcolati con cura i termini dalla data del fatto e verificate eventuali cause di sospensione/interruzione della prescrizione; in mancanza di tali cause, l'annullamento per prescrizione è la soluzione corretta.
- L'art. 129, comma 2, c.p.p. può consentire talvolta di evitare l'estinzione per prescrizione in presenza di particolari elementi, ma la sua applicazione richiede fatti e motivazioni esplicite e non può essere utilizzata in assenza di elementi idonei.
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