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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32561/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso della società contribuente avverso il diniego di rimborso dell'imposta sulla pubblicità relativo alle annualità 2015-2017. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato memoria sostenendo che fosse sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, o comunque la mancanza di interesse alla decisione, poiché l'ente resistente aveva medio tempore rideterminato gli importi dovuti per l'imposta. Roma Capitale ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso. La Corte ha rilevato che la rideterminazione degli importi aveva fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, conseguente alla rideterminazione delle somme effettuata dall'ente resistente. Ha inoltre compensato le spese di lite. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che la misura non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e che, nel caso concreto, l'inammissibilità era sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non è suscettibile di applicazione estensiva oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene una circostanza che elimina l'interesse della parte ricorrente alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse alla prosecuzione del processo.
  • La sopravvenuta rideterminazione della pretesa da parte dell'ente impositore può rendere inutile la prosecuzione del giudizio, se viene meno l'utilità concreta perseguita con il ricorso.
  • L'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ha applicazione eccezionale e non può essere esteso oltre i casi tipici espressamente previsti dalla norma.
  • La condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato non va disposta quando l'inammissibilità dell'impugnazione sia sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso e non rientri nel perimetro applicativo tipico della norma sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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