Cassazione Penale, Sentenza n. 08339/2026 del 03/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Mancini impugnava la sentenza di condanna in appello per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di fondi della Mancini Group a favore di Flynet spa e Arezzo Immagine srl). Il ricorso principale articolava tre motivi: 1) indeterminatezza del capo di imputazione (violazione artt. 178-179 c.p.p., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) per mancata indicazione delle società da cui sarebbero state prelevate le somme e delle date delle condotte; 2) nullo vizio processuale per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., poiché la Corte d'appello aveva riformato l'assoluzione di primo grado basandosi su valutazione diversa delle prove dichiarative; 3) vizio nella determinazione della pena (mancata motivazione per pena superiore al minimo). In memoria sono stati aggiunti altri tre motivi: assenza di offensività della condotta e di danno ai creditori, errata valutazione della consulenza tecnica (art. 192 c.p.p.) e nuovamente censura del trattamento sanzionatorio; in una ulteriore memoria il ricorrente sosteneva la mancanza della condizione di punibilità (assenza di fallimento, la procedura era amministrazione straordinaria). In udienza tale ultima questione è stata però rinunciata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo: la Corte d'appello ha riformato l'assoluzione di primo grado basandosi su una diversa valutazione delle prove dichiarative (testimonianze) senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale prevista dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. Tale omissione ha violato i principi di oralità e immediatezza e le garanzie di cui alla CEDU, rendendo necessario procedere alla rinnovazione dell'esame delle fonti dichiarative decisive. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato a diversa sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio, con disposizione di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sulle prove dichiarative rilevanti. Le altre censure sono state assorbite. Di fatto il ricorso del Mancini è parzialmente accolto con annullamento e rinvio.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo, in caso di appello del pubblico ministero contro proscioglimento basato sulla valutazione della prova dichiarativa assunta in dibattimento, di rinnovare l'istruzione dibattimentale quando le dichiarazioni decisive sono state rese in udienza o a seguito di integrazione probatoria nell'abbreviato; la violazione della norma giustifica l'annullamento con rinvio.
art. 178 e art. 179, cod. proc. pen.
Regolano gli elementi essenziali dell'imputazione e la loro indicazione; omissioni rilevanti possono far sorgere vizi di indeterminatezza che ostacolano la difesa, ma alcune nullità sono relative e soggette a termini di rilevazione.
art. 111, comma 3, Cost.
Principio del giusto processo; invocato quale presidio delle garanzie difensive e del contraddittorio nella valutazione della prova.
art. 6, par. 3, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Garantisce il diritto di difesa e l'immediatezza/oralità della prova; è fondamento dell'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative decisive in appello.
art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per proporre specifiche impugnazioni e per rilevare talune nullità; la Corte ha rilevato che alcune eccezioni di indeterminatezza sono relative e quindi devono essere tempestivamente dedotte.
art. 438, comma 5 e art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Previsione delle integrazioni probatorie nel giudizio abbreviato; richiamate per delimitare i casi in cui l'art. 603 comma 3-bis impone la rinnovazione della prova dichiarativa.
Disciplina l'uso della consulenza tecnica e la valutazione dei dati tecnici; la tesi della difesa su travisamento della relazione tecnica è stata proposta come motivo aggiunto ma la Cassazione ha deciso sul punto principale (art. 603).
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 18620/2017 - Patalano; Sez. U. n. 14426/2019 - Pavan; Sez. U. n. 27620/2016 - Dasgupta)
La giurisprudenza delle Sezioni Unite chiarisce che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è necessaria quando l'appello del PM contesta la valutazione della prova dichiarativa che ha determinato l'assoluzione; la diversa valutazione dell'appello deve essere sorretta da rinnovazione orale per rispettare il dubbio oltre ogni ragionevole dubbio, e si estende a ogni diversa interpretazione delle risultanze dichiarative, non limitandosi all'attendibilità del dichiarante.
Massime di principio
- Se in appello il pubblico ministero impugna un'assoluzione che si fondava su prove dichiarative rese in dibattimento, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603, comma 3-bis c.p.p.) quando la corte intende rivalutare in senso diverso quelle dichiarazioni; la mancata rinnovazione comporta annullamento e rinvio.
- La rinnovazione non può essere parziale o limitata solo alle dichiarazioni favorevoli all'accusa: occorre riassumere le prove dichiarative rilevanti per consentire la valutazione complessiva secondo i principi di oralità e immediatezza.
- Le eccezioni di indeterminatezza dell'imputazione e altre nullità possono essere relative; vanno quindi tempestivamente dedotte secondo i termini previsti (art. 491 c.p.p.), altrimenti rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- I diritti costituzionali e convenzionali (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) supportano l'obbligo di rinnovazione quando la decisione in appello modifica la valutazione della prova dichiarativa che aveva determinato l'assoluzione.
- Questioni sostanziali sollevate tardivamente o non riproposte in sede di udienza possono essere rinunciate e quindi non decise; in situazioni analoghe valutare sempre la tempestività e la portata delle censure processuali.
- Sebbene la Cassazione non abbia deciso nel merito la questione sulla differenza fra amministrazione straordinaria e fallimento (condizione di punibilità per la bancarotta), in casi simili è fondamentale verificare se la procedura concorsuale in concreto configuri lo stato richiesto dalla norma penale; la mera ammissione ad amministrazione straordinaria non equivale automaticamente a fallimento.
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