Sentenza del 03/07/2018 n. 2738 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Spese processuali - Complessità della normativa - Non deroga al principio di soccombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa complessità della normativa non è stata ritenuta una ragione grave ed eccezionale idonea, da sola, a giustificare la compensazione delle spese. Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 546/1992, la compensazione è possibile in caso di soccombenza reciproca oppure quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione. Il principio è coerente con Cass., ord. 31 maggio 2018, n. 13767.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di compensare, totalmente o parzialmente, le spese di giudizio invocando la complessità della normativa applicabile. È stato contestato che tale complessità potesse costituire una ragione sufficiente per derogare al principio generale della soccombenza.
Norme richiamate
Art. 15 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La compensazione delle spese nel processo tributario costituisce un'eccezione al principio della soccombenza e richiede la soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente motivate.
Cassazione, ordinanza 31 maggio 2018, n. 13767
La mera complessità o novità della normativa non integra, di per sé, una ragione grave ed eccezionale sufficiente a disporre la compensazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario la parte soccombente deve normalmente sostenere le spese di giudizio.
- La compensazione delle spese non può essere giustificata con motivazioni generiche o stereotipate, come la complessità della normativa, la novità della questione o la difficoltà interpretativa, se non accompagnate da circostanze realmente eccezionali.
- Il giudice può compensare le spese in caso di soccombenza reciproca oppure per gravi ed eccezionali ragioni, ma deve indicarle in modo concreto ed espresso nella decisione.
- Quando la compensazione è disposta senza una motivazione adeguata o sulla base della sola complessità della materia, la statuizione sulle spese può essere contestata.
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