Sentenza del 03/07/2018 n. 1167 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva riqualificato la cessione totalitaria delle partecipazioni nella società turca K. come cessione indiretta di ramo d'azienda, applicando l'imposta di registro in misura proporzionale per 524.389 euro, oltre interessi e sanzioni. Secondo l'Agenzia, la complessiva sequenza negoziale, comprendente lo scorporo di un ramo d'azienda e la successiva cessione delle quote, perseguiva sostanzialmente il trasferimento di un'azienda. Le società contestavano la riqualificazione, deducendo, tra l'altro, la violazione del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione, l'assenza di intento elusivo, l'esistenza di valide ragioni economiche e, soprattutto, il difetto di potestà impositiva italiana poiché l'azienda era situata all'estero e gli atti principali erano stati formati e registrati in Turchia.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto l'appello incidentale di F. S.A., confermando in sostanza l'esito favorevole del primo grado ma con una diversa motivazione. Il Collegio ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni, dichiarando che l'Agenzia delle Entrate italiana era priva di potestà impositiva sulla cessione, anche qualora l'operazione fosse riqualificata come cessione indiretta di azienda, perché si trattava di atti formati all'estero relativi al trasferimento di un'azienda situata all'estero. L'avviso di liquidazione è quindi risultato non dovuto. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la particolarità e controvertibilità della controversia.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
Attribuisce rilievo all'intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto, anche se diversi dal titolo o dalla forma apparente.
La norma consente all'Amministrazione di qualificare l'atto secondo la sua natura giuridica e i suoi effetti, senza fermarsi alla denominazione formale. Tuttavia, nel caso concreto, tale potere di riqualificazione non ha comportato l'assoggettamento a imposta italiana perché l'operazione riguardava un'azienda estera e atti formati all'estero.
Art. 2 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
Rilevante ai fini dell'individuazione degli atti soggetti a registrazione e della potestà impositiva italiana.
La Commissione ha ritenuto che gli atti formati all'estero e relativi al trasferimento di un'azienda situata all'estero non fossero assoggettabili all'imposta di registro italiana.
Art. 21 del D.P.R. n. 131/1986
Era richiamato dall'Agenzia nell'ambito della disciplina degli atti complessi e della loro tassazione, ma la Commissione non ha ritenuto necessario esaminare la questione nel merito, avendo escluso a monte la potestà impositiva italiana.
Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973
Le società sostenevano che, in presenza di una contestazione di natura abusiva o elusiva, fosse necessario rispettare il contraddittorio preventivo previsto dalla norma. La questione è rimasta assorbita dalla decisione fondata sul difetto di potestà impositiva.
Art. 53-bis del D.P.R. n. 131/1986
Richiamato dalle società per sostenere l'applicabilità delle garanzie procedimentali previste dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 alle controversie in materia di imposta di registro; la Commissione non ha dovuto pronunciarsi su tale profilo.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la condanna alle spese di giudizio. Nel caso concreto, nonostante la soccombenza dell'Ufficio, le spese sono state compensate integralmente per la particolare complessità e controvertibilità della fattispecie.
Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per la richiesta di discussione della controversia in pubblica udienza; il testo non indica specifici effetti decisori derivanti da tale richiesta.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può riqualificare un'operazione sulla base della sua intrinseca natura e dei suoi effetti giuridici, ma tale potere non elimina i limiti territoriali della potestà impositiva.
- Quando gli atti principali sono formati all'estero e riguardano il trasferimento di un'azienda situata all'estero, occorre verificare preliminarmente se l'Italia abbia una base giuridica per applicare l'imposta di registro; in assenza di tale collegamento territoriale, la pretesa può essere illegittima anche se l'operazione viene riqualificata dall'Ufficio.
- La riqualificazione di una cessione di partecipazioni come cessione indiretta d'azienda non comporta automaticamente l'imponibilità in Italia: devono essere verificati il luogo di formazione degli atti, la localizzazione dell'azienda e il presupposto territoriale dell'imposta.
- In presenza di una complessa sequenza di atti societari, le ragioni economiche effettive e la struttura concreta dell'operazione possono essere rilevanti per distinguere una genuina riorganizzazione o joint venture da un'operazione elusiva, ma la questione può risultare assorbita se manca comunque la potestà impositiva nazionale.
- Il giudice può decidere la controversia sulla base di un motivo preliminare o assorbente, come il difetto di potestà impositiva, senza esaminare tutti gli altri motivi relativi a contraddittorio, motivazione, abuso del diritto o corretta qualificazione dell'atto.
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