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Sentenza

Sentenza del 03/07/2018 n. 481 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento di Euro 1.370.807,62 relativa a IRPEF, IVA, IRAP e addizionale regionale per l'anno 2015, nonché il successivo preavviso e l'iscrizione ipotecaria per un residuo di Euro 1.232.588,44. Ha dedotto, tra l'altro, la prescrizione dei crediti, la violazione degli obblighi di motivazione previsti dalla legge n. 241/1990 e dalla legge n. 212/2000, la nullità o inesistenza degli atti per mancata sottoscrizione degli avvisi di accertamento, l'eccessivo valore dei beni ipotecati rispetto al debito e la violazione dell'art. 77 del DPR n. 602/1973. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito che i vizi riguardanti gli atti prodromici, ossia avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, avrebbero dovuto essere contestati tempestivamente contro tali atti, regolarmente notificati.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato i ricorsi riuniti. In appello, la Commissione ha confermato integralmente tale decisione, ritenendo che gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento fossero divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione. Tale definitività ha precluso la possibilità di contestare, mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento o dell'iscrizione ipotecaria, i vizi formali o sostanziali degli atti precedenti e la pretesa tributaria originaria. L'appello è stato quindi rigettato e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 250,00 in favore dell'Ufficio e Euro 250,00 in favore di Equitalia, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 241/1990, art. 3

    La norma è stata invocata dal contribuente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, ma la relativa contestazione è stata ritenuta preclusa perché riferita ad atti prodromici ormai definitivi.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    La norma è stata richiamata per contestare la motivazione degli atti tributari. Il giudice non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendola non più deducibile dopo la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti.

  • DPR n. 602/1973, art. 77

    La disposizione disciplina l'iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti tributari. La relativa violazione, inclusa la contestazione sull'eccessivo valore dei beni ipotecati, non è stata accolta nel caso concreto.

Massime di principio

  • Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento devono essere impugnati entro i termini previsti dalla legge: se non vengono contestati tempestivamente e risultano regolarmente notificati, diventano definitivi.
  • L'impugnazione di un atto successivo, come un'intimazione di pagamento o un'iscrizione ipotecaria, normalmente non consente di rimettere in discussione i vizi e il merito degli atti tributari precedenti ormai definitivi.
  • In sede di impugnazione dell'atto successivo possono generalmente essere contestati vizi propri di quell'atto, fatti estintivi sopravvenuti del credito o vizi della notifica, ma non questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro l'atto prodromico.
  • La mancata impugnazione tempestiva degli atti presupposti può determinare l'inammissibilità o il rigetto delle contestazioni successive, anche quando il contribuente deduca motivi potenzialmente rilevanti nel merito.
  • Prima di impugnare un'intimazione o un'iscrizione ipotecaria è necessario verificare la sequenza delle notifiche, la definitività degli atti precedenti, eventuali pagamenti, prescrizioni o altre cause di estinzione intervenute successivamente.

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