Sentenza del 03/07/2018 n. 296 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Accertamento imposte - Società operativa nel settore pubblico - Redditività - Abbassamento - Legittimità - Metodo analitico - Inapplicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato per il 2005 un maggior reddito imponibile, disconoscendo costi non documentati per euro 4.730.031,54. I ricorrenti contestavano sia l'entità della redditività attribuita alla società, operante prevalentemente nel settore degli appalti pubblici, sia l'utilizzo del metodo analitico nonostante l'Amministrazione avesse ritenuto le scritture contabili gravemente carenti e inattendibili. L'accertamento aveva determinato una redditività molto elevata, pari a circa il 37-40%, mentre la stessa Agenzia, nel contraddittorio, aveva indicato per imprese similari una redditività media del 4%.
La decisione
La Commissione, in sede di rinvio dopo l'accoglimento del ricorso per cassazione, ha dichiarato illegittimo l'accertamento limitatamente alla quantificazione dell'imponibile, ritenendo illogica e incongrua la redditività attribuita dall'Amministrazione. Ha però riconosciuto che le irregolarità contabili legittimavano l'accertamento e che la pretesa fiscale non doveva essere annullata integralmente. Poiché la contabilità era inattendibile, la ricostruzione non poteva essere effettuata con metodo analitico; il metodo sintetico è stato ritenuto l'unica alternativa praticabile. L'Amministrazione dovrà quindi rideterminare la materia imponibile applicando una redditività vincolante non superiore al 3,5%, tenendo conto della prevalente attività nel settore pubblico. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata a rifondere ai ricorrenti le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in euro 19.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 5 del T.U.I.R.
Il reddito della società di persone viene imputato ai soci persone fisiche proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione, con conseguente estensione ai soci degli effetti dell'accertamento societario.
Cassazione, sentenza n. 2872 del 3 febbraio 2017
L'Amministrazione può scegliere il metodo di accertamento, ma tale scelta è soggetta ai limiti di ragionevolezza, congruità e coerenza con gli elementi concreti del caso. Non è legittimo attribuire una redditività manifestamente irrealistica né utilizzare il metodo analitico sulla base di una contabilità ritenuta inattendibile.
Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 15825 del 12 luglio 2006
Il processo tributario ... non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito".
Quando l'accertamento è invalido per ragioni sostanziali, il giudice tributario non deve necessariamente limitarsi ad annullarlo, ma può e deve esaminare la pretesa nel merito e rideterminarla nella misura corretta.
Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 24611 del 24 novembre 2014
Il giudice tributario ... deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.
Il giudizio tributario può condurre a una determinazione sostitutiva dell'imponibile, anziché alla sola eliminazione dell'avviso, quando il vizio riguarda la quantificazione sostanziale della pretesa.
Massime di principio
- La scelta tra metodo analitico e metodo sintetico o induttivo non è rimessa a una discrezionalità illimitata dell'Amministrazione: deve essere coerente con l'affidabilità della contabilità e con le caratteristiche concrete dell'impresa.
- Se le scritture contabili sono gravemente inattendibili, il metodo analitico, basato sulla ricostruzione puntuale dei singoli componenti di reddito, può risultare inadeguato; l'Amministrazione deve adottare un criterio induttivo o sintetico adeguatamente motivato.
- La redditività presunta deve essere plausibile e proporzionata al settore economico, al modello di business e alle condizioni operative dell'impresa. Per le imprese che operano prevalentemente negli appalti pubblici, gare, ribassi e vincoli contrattuali possono giustificare margini inferiori rispetto ad attività private.
- L'Amministrazione deve mantenere coerenza con le valutazioni espresse nel contraddittorio: non può prima indicare una redditività media del 4% per imprese comparabili e poi attribuire senza adeguata spiegazione una redditività prossima al 40%.
- L'accertamento può essere legittimo nella sua esistenza ma illegittimo nella sua quantificazione. In tal caso il giudice può rideterminare l'imponibile invece di annullare integralmente la pretesa fiscale.
- La presenza di irregolarità contabili non autorizza automaticamente l'Amministrazione a stimare il reddito in modo arbitrario: la ricostruzione deve comunque essere motivata, ragionevole e sostenuta da elementi comparativi attendibili.
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