Sentenza del 03/07/2018 n. 362 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Studi di settore - Cooperativa a mutualità prevalente - Cluster - Costi dipendente - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009 e la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso. Ha contestato l’applicazione dello studio di settore, sostenendo che l’Amministrazione non aveva considerato il carattere mutualistico della società, l’operatività esclusiva a favore dei soci, la mancata previsione nel cluster applicato della variabile relativa ai costi del personale, la presenza di numerosi apprendisti, l’assenza dei correttivi territoriali e l’errata individuazione del cluster di riferimento. La società ha inoltre evidenziato di aver fornito, in sede di contraddittorio, documentazione e spiegazioni dettagliate sullo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello, ritenendo fondati i rilievi della cooperativa. L’Agenzia delle Entrate, a fronte delle articolate contestazioni, si era limitata a richiamare una circolare e a proporre una rideterminazione dei ricavi per evitare il contenzioso, senza esaminare nel merito le specifiche anomalie segnalate. Il giudice ha rilevato l’insufficienza della motivazione dell’accertamento e della precedente sentenza, nonché la mancata valutazione delle peculiarità mutualistiche, dei costi del personale, degli apprendisti, dei correttivi territoriali e dell’errata classificazione nel cluster. L’appello è stato quindi accolto; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5, comma 1, D.M. 11 febbraio 2008
l’inutilizzabilità degli studi di settore segnatamente nei confronti di dette società
La sentenza richiama la previsione secondo cui gli studi di settore non possono essere utilizzati in modo automatico nei confronti di cooperative a mutualità prevalente che operano esclusivamente a favore dei soci o in condizioni di mercato influenzate dal perseguimento dello scopo mutualistico.
Art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore
La norma costituisce la base legislativa degli studi di settore, ma la sentenza esclude che i relativi risultati possano essere utilizzati automaticamente senza considerare le caratteristiche concrete dell’impresa e le specifiche contestazioni formulate in contraddittorio.
Art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146
L’utilizzo degli studi di settore nell’accertamento deve essere accompagnato da una valutazione concreta e motivata delle circostanze addotte dal contribuente, soprattutto quando esse incidono sull’attendibilità del cluster e dei ricavi presunti.
Statuto del Contribuente
nel pieno rispetto dello Statuto del Contribuente
Il contribuente che partecipa al contraddittorio e presenta memorie e documenti ha diritto a una risposta effettiva e specifica da parte dell’Amministrazione; il semplice richiamo a una circolare o a esigenze deflattive non è sufficiente.
Massime di principio
- Gli studi di settore non possono essere applicati meccanicamente quando il contribuente dimostra che il modello statistico o il cluster non rappresenta la propria realtà economica.
- Per le cooperative a mutualità prevalente devono essere valutati il rapporto con i soci, il perseguimento dello scopo mutualistico e l’eventuale incidenza di tali elementi sulla formazione dei ricavi.
- La mancata considerazione di variabili rilevanti, come i costi del personale, la presenza di apprendisti o i correttivi territoriali, può rendere illegittimo l’accertamento se incide sulla stima dei ricavi.
- Le contestazioni e la documentazione prodotte durante il contraddittorio devono essere esaminate puntualmente dall’Amministrazione; una motivazione generica o il mero richiamo a circolari non è sufficiente.
- Quando il cluster applicato non è adeguato, il contribuente può contestarne la scelta e chiedere l’utilizzo del cluster maggiormente coerente con i dati e le caratteristiche dell’attività.
- L’accertamento fondato sugli studi di settore deve essere motivato anche alla luce delle specificità concrete dell’impresa e non può basarsi esclusivamente sullo scostamento matematico tra ricavi dichiarati e ricavi stimati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 lug 2018Sentenza del 03/07/2018 n. 295 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 3 lug 2018Sentenza del 03/07/2018 n. 296 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 3 lug 2018Sentenza del 03/07/2018 n. 481 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 lug 2018Sentenza del 03/07/2018 n. 1167 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 3 lug 2018Sentenza del 03/07/2018 n. 1273 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 3 lug 2018Sentenza del 03/07/2018 n. 1287 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →