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Sentenza

Sentenza del 03/07/2018 n. 295 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRES - Appalti pubblici - Costi non documentati - Reddito impresa attiva - Percentuali illogiche - Principio ragionevolezza/adeguatezza - Obbligo rispetto -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva accertato maggiori redditi per gli anni d'imposta indicati, disconoscendo costi ritenuti non documentati e attribuendo alla società una redditività superiore al 40%, pari in concreto al 37%. La società operava prevalentemente nel settore degli appalti pubblici, caratterizzato da gare, prezzi sottoposti a ribasso, vincoli economici e giuridici e limitate possibilità di occultamento dei ricavi. La Corte di Cassazione aveva ritenuto legittima in astratto la scelta del metodo sintetico, ma irragionevole e incongrua la redditività applicata, soprattutto perché la stessa Agenzia, nel contraddittorio, aveva indicato per imprese analoghe una redditività media del 4%.

La decisione

Il giudice del rinvio ha dichiarato illegittimi gli accertamenti limitatamente alla quantificazione dell'imponibile, ritenendo necessario procedere a una rideterminazione sostitutiva della pretesa tributaria. Ha stabilito che l'Amministrazione dovrà rideterminare il reddito per ciascun anno d'imposta applicando una redditività non superiore al 3,5%, ritenuta ragionevole e adeguata alle caratteristiche dell'impresa e del settore degli appalti pubblici. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata a rifondere ai ricorrenti le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in complessivi 25.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 5 del T.U.I.R.

    Il reddito prodotto dalla società di persone è imputato ai soci, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

    Il maggior reddito accertato alla società viene imputato pro quota anche ai soci persone fisiche.

  • Principio di ragionevolezza e congruità dell'accertamento tributario

    La libertà dell'Amministrazione di scegliere il metodo di accertamento non è assoluta: la ricostruzione del reddito deve essere coerente con la realtà economica dell'impresa, con il settore di attività e con gli elementi acquisiti nel contraddittorio.

  • Principio del processo tributario di impugnazione-merito

    Il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso per motivi sostanziali, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla, se necessario, alla corretta misura.

    Il giudice può sostituire la propria valutazione a quella dell'Ufficio e rideterminare l'imponibile, entro i limiti delle domande delle parti.

  • Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 15825 del 12 luglio 2006

    Richiamata per il principio secondo cui il processo tributario è diretto anche alla determinazione sostitutiva della corretta pretesa fiscale.

  • Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 24611 del 24 novembre 2014

    Richiamata a sostegno dell'obbligo del giudice di esaminare il merito della pretesa e, se necessario, rideterminarla quando l'accertamento sia sostanzialmente invalido.

Massime di principio

  • L'Amministrazione può scegliere tra diversi metodi di accertamento, ma deve motivare una ricostruzione coerente, proporzionata e non manifestamente illogica rispetto all'attività concretamente svolta.
  • Una redditività presunta molto superiore ai dati medi del settore può essere censurata se l'Ufficio non fornisce elementi specifici che giustifichino lo scostamento.
  • Gli elementi emersi nel contraddittorio vincolano l'Amministrazione sul piano della coerenza motivazionale: non è ragionevole applicare in giudizio percentuali radicalmente diverse da quelle precedentemente ritenute attendibili per imprese analoghe senza adeguata spiegazione.
  • Nel settore degli appalti pubblici, la presenza di gare, ribassi obbligati, vincoli contrattuali e maggiori oneri amministrativi può giustificare una redditività inferiore rispetto ad attività svolte prevalentemente nel mercato privato.
  • L'inattendibilità della contabilità può legittimare il ricorso a una ricostruzione induttiva o sintetica, ma non consente di determinare il reddito mediante percentuali arbitrarie o prive di adeguato supporto.
  • Quando l'accertamento è viziato nel merito e non soltanto nella forma, il giudice tributario può annullarlo parzialmente e rideterminare direttamente l'imponibile, oppure imporre all'Ufficio di farlo secondo criteri vincolanti.

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