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Sentenza

Sentenza del 03/07/2018 n. 1273 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex artt. 43 D.P.R. 600 del 1973 e 57 D.P.R. 633/1972 - Presupposti - Denuncia penale - Presentazione entro i termini per l'accertamento - Necessità - Esclusione - Modifiche apportate dalla L. n. 208 del 2015 - Avviso di accertamento già notificato - Irrilevanza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con cui erano stati recuperati a tassazione un maggior reddito IRES, un maggior valore della produzione IRAP e l'IVA detratta in relazione a una fattura di 50.065 euro, ritenuta riferita a un'operazione inesistente emessa da una società qualificata come "cartiera". Ha contestato, in particolare, la decadenza dell'Amministrazione per mancato o tardivo invio della denuncia penale, l'inapplicabilità del raddoppio dei termini, la prescrizione del reato, la carenza di motivazione dell'avviso e l'insufficienza degli indizi sull'inesistenza dell'operazione.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il giudice ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini previsto dalla normativa vigente ratione temporis, poiché esistevano seri indizi di un reato tributario tale da imporre la denuncia penale. Il raddoppio opera anche se la denuncia è stata presentata oltre il termine ordinario, se il reato è stato successivamente archiviato o se era prescritto, non essendo necessaria la concreta presentazione della denuncia entro il termine ordinario. Le modifiche del D.Lgs. n. 128/2015 e della L. n. 208/2015 non hanno inciso sull'avviso già notificato e relativo a un periodo precedente, in forza della disciplina transitoria. È stata inoltre ritenuta adeguatamente motivata la ripresa fiscale, fondata sugli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza. Gli indizi sulla natura di cartiera della società emittente imponevano alla contribuente di provare l'effettiva esistenza dell'operazione, prova non fornita mediante la sola fattura, le scritture contabili o i pagamenti bancari. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 2.500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 43 D.P.R. n. 600/1973

    Termini per l'accertamento delle imposte sui redditi.

    Nella versione applicabile al caso, il termine di accertamento è raddoppiato quando emergono seri indizi di un reato che comporti l'obbligo di denuncia penale.

  • Art. 57 D.P.R. n. 633/1972

    Termini per gli accertamenti in materia di IVA.

    Il principio del raddoppio dei termini opera, secondo la disciplina ratione temporis, anche per gli accertamenti IVA in presenza dei presupposti penali.

  • Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015

    Fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati anteriormente all'entrata in vigore del decreto.

    La disciplina transitoria conserva gli effetti degli avvisi già notificati, impedendo che le modifiche successive eliminino retroattivamente il raddoppio dei termini.

  • Art. 1, commi 130-132, L. n. 208/2015

    Disciplina transitoria conseguente alla modifica e al superamento del raddoppio dei termini.

    Per gli avvisi relativi a periodi d'imposta precedenti e già notificati, la nuova disciplina non incide sugli effetti del precedente regime transitorio previsto dal D.Lgs. n. 128/2015.

  • Art. 331 c.p.p.

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

    Ai fini del raddoppio è sufficiente che sussista l'obbligo di denuncia per un reato tributario; non è indispensabile che la denuncia sia stata effettivamente presentata entro il termine ordinario.

  • D.Lgs. n. 74/2000

    Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

    La presenza di seri indizi relativi a uno dei reati previsti dal decreto può integrare il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti soggetti alla disciplina previgente, il raddoppio dei termini dipende dalla sussistenza di seri indizi di reato e dell'obbligo giuridico di denuncia, non dalla presentazione tempestiva della denuncia.
  • L'archiviazione, la prescrizione o la presentazione tardiva della denuncia non eliminano necessariamente il presupposto del raddoppio, poiché l'obbligo di denuncia deve essere valutato sulla base degli indizi disponibili al momento rilevante.
  • Le modifiche normative successive non incidono, in linea generale, sugli avvisi già notificati quando la disciplina transitoria ne salvaguarda gli effetti.
  • Quando l'Amministrazione fornisce indizi concreti e concordanti sulla natura fittizia del fornitore o dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare la reale esecuzione della prestazione o cessione.
  • La fattura, la regolare contabilizzazione e il pagamento tracciabile, considerati isolatamente, non sono normalmente sufficienti a provare l'effettività dell'operazione contestata.
  • Un avviso può essere motivato anche mediante rinvio a verbali e documenti conosciuti o richiamati nell'atto, purché siano comprensibili i fatti, gli elementi probatori e il calcolo della pretesa fiscale.

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