Sentenza n. 10434/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 1940/2025 della Corte d’appello di Roma - Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al n.r.g. 1349/2023, pubblicata in data 22/05/2025, notificata in data 14/07/2025 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Roma - Sezione Lavoro n. 1940/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1940/2025 della Corte d’appello di Roma - Sezione Lavoro, pubblicata il 22 maggio 2025, notificata il 14 luglio 2025 e passata in giudicato, deducendo la mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta dall’amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato specificamente la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata sia la definitività della sentenza della Corte d’appello sia la mancata ottemperanza, anche in applicazione del principio di non contestazione previsto dall’art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l’eventuale protratta inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente, stabilendo ulteriori 60 giorni per l’esecuzione commissariale. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disponendo che la penalità decorra dall’eventuale inottemperanza successiva alla scadenza del termine di 60 giorni e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell’esecuzione.
La mancata contestazione specifica è stata valorizzata dal giudice ai fini della prova della mancata ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la parte ricorrente prova il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e deduce la mancata esecuzione, la mancata contestazione specifica dell’amministrazione può concorrere a dimostrare l’inottemperanza ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale protratta inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell’amministrazione nell’adempimento del giudicato lo giustifica; la sua decorrenza può essere fissata alla scadenza del termine assegnato per l’esecuzione e il suo importo può essere commisurato agli interessi legali sulla somma dovuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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