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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19603/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla sequenza tra una domanda di concordato preventivo presentata da una società, il rigetto dell'omologazione da parte del tribunale, la successiva dichiarazione di fallimento della medesima società e, nel frattempo, l'omologazione in appello del concordato. La curatela del fallimento ha impugnato la sentenza della corte d'appello che aveva revocato la dichiarazione di fallimento ritenendo che l'omologazione del concordato avesse eliminato lo stato di insolvenza e che, per effetto di tale omologazione, non vi fosse più interesse a esaminare le censure contro il rigetto del concordato. Con il ricorso per cassazione la curatela ha dedotto: 1) violazione degli artt. 39 e 295 c.p.c., sostenendo che il giudizio di reclamo contro il fallimento dovesse essere sospeso per continenza/pregiudizialità rispetto al separato giudizio sul decreto di omologazione del concordato; 2) violazione dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., perché l'omologazione del concordato, benché impugnata per cassazione, avrebbe dovuto essere considerata fatto idoneo a incidere sulla decisione sul fallimento; 3) ultrapetizione e violazione del contraddittorio, perché la corte territoriale avrebbe rilevato d'ufficio il venir meno dello stato di insolvenza senza che tale questione fosse stata devoluta; 4) violazione degli artt. 5, 15, 18, 180 e 184 l.fall. e omesso esame di un fatto decisivo, poiché la sentenza dichiarativa di fallimento era intervenuta prima dell'omologazione del concordato. La Cassazione, alla luce dei propri precedenti e del successivo arresto n. 33619/2021 che aveva cassato senza rinvio il decreto di omologazione per improcedibilità del relativo reclamo, ha ritenuto che la corte d'appello avrebbe dovuto esaminare le censure riproposte dalla società contro il rigetto dell'omologazione nel reclamo avverso la sentenza di fallimento, senza considerare ostativo il proprio precedente decreto di omologazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Genova in diversa composizione. Il rinvio è disposto affinché il giudice di merito esamini anzitutto i motivi di reclamo riproposti contro il decreto del tribunale che aveva rigettato l'omologazione del concordato preventivo e, solo in caso di loro infondatezza, gli ulteriori motivi contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Le spese del giudizio di cassazione sono state dichiarate irripetibili per la curatela ricorrente, in ragione del sopravvenuto chiarimento giurisprudenziale sui rapporti tra concordato e fallimento.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    Invocato per la sospensione per continenza; la Corte, richiamando la disciplina dei rapporti tra concordato e fallimento, non ha accolto la tesi della sospensione richiesta in questi termini.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come base della sospensione necessaria; la Corte ha ritenuto che il rapporto tra i procedimenti non configuri una pregiudizialità tecnica tale da imporla.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    Invocato per sostenere l'efficacia del decreto di omologazione impugnato; la Corte ha escluso che esso potesse precludere l'esame delle censure riproposte nel reclamo contro il fallimento.

  • art. 5 l.fall.

    Richiamato tra le norme sulla dichiarazione di fallimento e sul presupposto dell'insolvenza.

  • art. 15 l.fall.

    Richiamato tra le norme sulla procedura per la dichiarazione di fallimento.

  • art. 18 l.fall.

    Richiamato quale disciplina del reclamo contro la sentenza di fallimento e del relativo termine/ambito di impugnazione.

  • art. 180 l.fall.

    Richiamato in relazione al procedimento di omologazione del concordato preventivo e al decreto di rigetto.

  • art. 183 l.fall.

    La Corte afferma che il secondo comma opera come norma di chiusura dei rapporti tra reclamo contro il diniego di omologazione del concordato e reclamo contro la sentenza di fallimento, imponendo la riproposizione delle censure nel giudizio sul fallimento; il primo comma è richiamato per il termine di impugnazione del decreto sul concordato.

  • art. 184 l.fall.

    Richiamato tra le norme indicate dalla ricorrente; nel testo rileva come parte del quadro normativo sul concordato preventivo.

Massime di principio

  • Tra procedimento di concordato preventivo e procedimento per la dichiarazione di fallimento non sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica, ma un rapporto di continenza/consequenzialità che richiede coordinamento tra i due giudizi.
  • La sopravvenuta dichiarazione di fallimento rende improcedibile il separato giudizio di omologazione del concordato e fa sì che le censure contro il diniego di omologazione debbano essere riproposte nel reclamo avverso la sentenza di fallimento.
  • Il giudice investito del reclamo contro la sentenza di fallimento deve esaminare anche i motivi già diretti contro il rigetto dell'omologazione del concordato, non potendo opporre un precedente decreto di omologazione poi travolto dalla sopravvenuta improcedibilità.
  • Il reclamo ex art. 183 l.fall. contro il provvedimento che decide sulla domanda di omologazione del concordato si propone nel termine proprio del reclamo, e l'eventuale fallimento sopravvenuto non altera il regime di impugnazione ma assorbe le contestazioni nel giudizio sul fallimento.
  • Quando il fallimento sopravviene nel corso della controversia sul concordato, il giudicato sul fallimento preclude il concordato; viceversa, se le censure sul diniego di omologazione sono riproposte correttamente nel reclamo fallimentare, esse devono essere scrutinante prima di decidere sui presupposti del fallimento.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeCompetenzaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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