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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01243/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito di euro 9.000, in via chirografaria, derivante da attività lavorativa prestata in favore della società poi fallita. Il credito era stato escluso nello stato passivo, e il tribunale aveva rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dal creditore. In cassazione il ricorso era stato inizialmente assoggettato alla procedura accelerata ex art. 380-bis c.p.c.; poiché il ricorrente non aveva chiesto la decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il Presidente aveva dichiarato l’estinzione del giudizio e lo aveva condannato alle spese. Con l’istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. il ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza per revocare il decreto limitatamente alla condanna alle spese, sostenendo che la rinuncia dovesse ritenersi implicita e che, mancando l’adesione della controparte, non avrebbe dovuto applicarsi la disciplina delle spese; in via subordinata chiedeva la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile, in astratto, l’utilizzo dell’istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per contestare un decreto di estinzione emesso all’esito della mancata richiesta di decisione ex art. 380-bis c.p.c., ma ha respinto nel merito la doglianza sulle spese. Ha affermato che, nel caso di estinzione derivante dalla mancata richiesta di decisione, opera la previsione dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., che rinvia all’art. 391 c.p.c.; quest’ultimo consente la condanna alle spese della parte che ha dato causa all’estinzione, salvo rinuncia accettata dalle altre parti o dai loro difensori muniti di mandato speciale. Poiché nella specie non vi era stata una rinuncia accettata dalla controparte, la condanna alle spese era corretta. È stata inoltre dichiarata inammissibile/ricevuta come non scrutinabile la richiesta di compensazione, perché, una volta riconosciuta la legittimità della condanna alle spese, la concreta misura della statuizione resta rimessa al giudice che ha pronunciato l’estinzione. La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità e la condanna del ricorrente alle spese sono quindi state confermate, con ulteriore condanna alle spese del presente procedimento e atto dovuto sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la mancata richiesta di decisione nel termine comporta che il ricorso si intende rinunciato e si procede ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

  • art. 391 c.p.c.

    comma 2; comma 3; comma 4

    il decreto che dichiara l’estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa; la condanna non va pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti; l’istanza al terzo comma consente di contestare il provvedimento di estinzione nei limiti indicati dalla norma richiamata.

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della non debenza delle spese in caso di rinuncia con adesione della controparte, ma la Corte ha escluso che ricorressero i relativi presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con proposta ex art. 380-bis c.p.c., la mancata richiesta di decisione nel termine previsto equivale a rinuncia del ricorso e conduce all’estinzione del giudizio con applicazione dell’art. 391 c.p.c.
  • L’istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. può essere utilizzata per contestare la correttezza del decreto di estinzione anche quanto alle spese, quando si deduca che il provvedimento sia stato adottato fuori dei presupposti legali.
  • La condanna alle spese nel decreto di estinzione è legittima quando non vi sia una rinuncia accettata dalle altre parti o dai loro difensori muniti di mandato speciale; in mancanza di tale adesione, opera la regola del comma 2 dell’art. 391 c.p.c.
  • Una volta accertata la possibilità giuridica della condanna alle spese, non è sindacabile nel reclamo la concreta quantificazione o la scelta di compensare le spese, perché essa rientra nella discrezionalità del giudice che ha pronunciato l’estinzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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