Cassazione Penale, Ordinanza n. 12922/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Taranto. La Corte ha rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, la quale ha escluso la possibilità per l'imputato e, quindi, anche per il condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione, in questi casi, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. Nel caso di specie il ricorso non era sottoscritto nei modi richiesti. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità che ritiene irrilevanti l'autenticazione della sottoscrizione, la sottoscrizione "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito, trattandosi pur sempre di atto personale soggetto al requisito formale previsto dalla legge. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Taranto. Ha applicato la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, ritenendo che dopo il 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione non possa più essere presentato personalmente dall'imputato o dal condannato, ma debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato, ma deve essere proposto nei modi di legge mediante difensore abilitato.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Ha eliminato la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha introdotto la previsione sanzionatoria collegata all'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 non può essere validamente presentato personalmente dall'imputato o dal condannato, essendo necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile anche d'ufficio.
- Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è sufficiente l'autenticazione della firma, né la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, se manca la sottoscrizione richiesta dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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