Cassazione Penale, Sentenza n. 20351/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile, per fatti del 7/12/2021 (danno all'autovettura di Benedetto Ventroni). Il difensore ha dedotto violazione di legge e carenza motivazionale per non aver valutato due perizie depositate relative alla mancata imputabilità del ricorrente (presunta infermità totale di mente) e la compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: la notifica del provvedimento era stata effettuata il 14/11/2022 e il ricorso è pervenuto in cancelleria il 9/12/2022, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 c.p.p. La Corte ha quindi rifiutato di entrare nel merito delle censure relative alle perizie e all'imputabilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Stabilisce il termine per proporre il ricorso contro le decisioni del tribunale del riesame (dieci giorni dalla notificazione) e l'obbligo di presentazione presso la cancelleria che ha emesso il provvedimento; la data rilevante è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente
art. 582, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che sulla cancelleria non incombe l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente e che quindi il rischio della tempestività grava sul ricorrente se l'atto è presentato ad ufficio diverso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma applicata per gli adempimenti relativi al versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità
Sez. U., n. 1626 del 24/09/2020 (Rv. 280167)
Giurisprudenza interpretativa che chiarisce che il ricorso deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione e che la data di presentazione rilevante è quella di pervenimento all'ufficio competente (non quella di un ufficio diverso)
Massime di principio
- I termini processuali vanno rispettati con rigore: un ricorso presentato oltre il termine di legge (art. 311 c.p.p.) è dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- La presentazione deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; depositarlo presso un ufficio diverso può comportare la perdita del termine utile.
- Questioni nuove sopravvenute (es. incompatibilità sanitaria con la detenzione) devono essere sollevate tempestivamente e, se rilevanti, annotate e depositate fin dall'udienza di convalida o al più presto al giudice competente, altrimenti possono essere ritenute tardive e non valutabili in sede di riesame o impugnazione.
- Anche profili gravi come la possibile mancanza di imputabilità per infermità mentale rischiano di non essere esaminati se l'impugnazione è inammissibile per motivi formali; perciò è fondamentale curare la tempestività procedurale oltre che la produzione probatoria.
- In presenza di urgenze medico-penitenziarie, valutare misure alternative immediate (istanze al GIP, ricorso per motivi urgenti, richieste di provvedimenti cautelari sostitutivi) e produrre perizie cliniche tempestive per fissare la rilevanza della condizione di salute.
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