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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21982/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la ricostruzione di carriera operata dall'Amministrazione al momento del passaggio nel ruolo di assistente amministrativo (1° settembre 2000), denunciando il mancato riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato con contratti a termine come assistente amministrativo e del servizio svolto nel ruolo inferiore di collaboratore scolastico. Ha contestato in particolare l'applicazione errata dei criteri di calcolo (art. 4 commi 3 e 13 d.P.R. n. 399/1988 e art. 66 CCNL scuola 1995) e ha chiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici e il relativo riposizionamento stipendiale con la conseguente liquidazione delle differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto applicabile, per il personale ATA, il comma 13 dell'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che rinvia all'art. 3 del d.l. n. 370/1970 per la determinazione del servizio pre-ruolo e ha chiarito che, in caso di passaggio da profilo inferiore a profilo superiore, occorre confrontare i due istituti alternativi (temporizzazione ex art. 6 d.P.R. n. 345/1983 e ricostruzione di carriera) e scegliere, alla data di decorrenza economica del nuovo ruolo, quello più favorevole al lavoratore. La Corte ha inoltre precisato che l'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988 attiene al riallineamento retributivo al maturare di determinata anzianità e non alla ricostruzione della carriera. Poiché la ricorrente non ha dimostrato che il criterio alternativo avrebbe prodotto, alla data di decorrenza, un risultato più favorevole rispetto al calcolo operato dall'Amministrazione (e la PA non ha difeso attivamente), il ricorso è stato respinto. Non sono state liquidate spese a carico della P.A.; è stata segnalata l'eventuale integrazione del contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 399 del 1988, art. 4

    Estratto rilevante: "3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti ... del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali." "13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 ... Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli."

    Il comma 13 è il criterio applicabile per il personale ATA per valutare il servizio pre-ruolo, rinviando all'art. 3 del d.l. 370/1970; il comma 3 riguarda il riallineamento retributivo al maturare di specifiche anzianità e non la ricostruzione di carriera al momento del passaggio di ruolo.

  • d.P.R. n. 345 del 1983, art. 6

    Introduce il meccanismo della "temporizzazione" (trasformazione del valore economico dello stipendio di provenienza in anzianità nel nuovo ruolo) come sistema alternativo alla ricostruzione di carriera; i benefici derivanti da temporizzazione e ricostruzione non sono cumulabili.

  • decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, art. 3

    Fornisce la misura nella quale il servizio pre-ruolo e l'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore devono essere valutati ai fini dell'anzianità per il personale delle carriere subordinate; richiamato dal comma 13 dell'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988.

  • d.lgs. n. 297 del 1994, art. 569

    Norma richiamata dalla Corte territoriale come possibile criterio di determinazione del servizio pre-ruolo nella disciplina scolastica vigente al tempo, da confrontare con il criterio richiamato dalla ricorrente; può introdurre un diverso criterio applicativo a seconda del testo vigente.

  • CCNL scuola 1995, art. 66

    Citato dalla ricorrente come riferimento contrattuale sulla materia retributiva/anzianità; la Corte non ha ritenuto che la giurisprudenza di merito avesse correttamente applicato tale richiamo in modo da mutare l'esito della controversia.

Massime di principio

  • Nel passaggio da un ruolo aqualifica superiore per il personale ATA occorre verificare, con calcoli comparativi alla data di decorrenza economica del nuovo ruolo, se risulti più favorevole la temporizzazione (trasformazione del valore economico in anzianità) o la ricostruzione di carriera; va scelto il criterio che dia il vantaggio economico maggiore.
  • Per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo il comma 13 dell'art. 4 d.P.R. 399/1988 rinvia all'art. 3 del d.l. 370/1970 per la valutazione del servizio pre-ruolo; quindi, la ricostruzione della carriera segue tale parametro salvo che la temporizzazione risulti più favorevole.
  • L'art. 4, comma 3, d.P.R. 399/1988 riguarda il riallineamento retributivo al raggiungimento di determinate anzianità e non costituisce di per sé meccanismo di ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo.
  • I benefici derivanti dalla temporizzazione e dalla ricostruzione di carriera non sono cumulabili: è necessario dimostrare quale dei due sistemi produce, concretamente e alla data di decorrenza, il miglior risultato economico.
  • In contenziosi simili è essenziale produrre calcoli comparativi chiari e documentazione probatoria dei periodi di servizio pre-ruolo (contratti, buste paga, atti di nomina) per dimostrare che l'applicazione alternativa avrebbe determinato un maggior vantaggio retributivo.
  • Se la Pubblica Amministrazione non si difende attivamente in Cassazione, la mancata produzione di controdeduzioni può comunque non essere decisiva se il ricorrente non prova concretamente la maggiore favorevolezza dell'interpretazione contestata.

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